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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28686/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso censurava il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, chiedendo sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano per un verso meramente riproduttive di censure già valutate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del merito, e per altro verso generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che il ricorso non scalfisce la motivazione di responsabilità.

  • Cassa delle ammende

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la doglianza generica o assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea alla sua funzione di controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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