Sentenza n. 1937/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 2593/2024, R.G. 15150/2022, PUBBLICATA IN DATA 09.04.2024, DAL TRIBUNALE DI NAPOLI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. BARBATO, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00. La sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione ed era divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, nonostante la notificazione all'amministrazione in data 16 ottobre 2024 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre domandato l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e la rituale notificazione del titolo esecutivo, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di porre in essere gli atti di allocazione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione obbligata.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto era inutilmente decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine prefissato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se, per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è divenuto impossibile fruire nei tempi originariamente stabiliti di un beneficio economico fungibile, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa come causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora: l'astreinte può essere negata quando, secondo una valutazione equitativa del caso concreto, non risulti giustificata.
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