Cassazione Penale, Sentenza n. 23569/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma, in appello, del diniego del Tribunale per i minorenni alla sua richiesta di rimessione in termini per proporre domanda di rito abbreviato. Lo scopo era poter beneficiare della disposizione di recente introduzione (d.lgs. n.150/2022, art. 442, comma 2-bis c.p.p.) che prevede un'ulteriore riduzione della pena di un sesto se l'imputato non propone impugnazione contro la sentenza resa con rito abbreviato. Il ricorrente sosteneva che, dato il favore per il reo e la natura sostanziale della riduzione di pena, la norma dovesse retroagire e consentire la rimessione in termini anche per procedimenti già avviati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina sul giudizio abbreviato e sulle relative preclusioni (termini e modalità per la richiesta) ha carattere essenzialmente processuale e resta soggetta al principio "tempus regit actum"; pertanto non è possibile ottenere la rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato al solo fine di usufruire della migliore disciplina sanzionatoria introdotta successivamente. La Corte ha richiamato che la riduzione di pena è l'effetto di una fattispecie complessa (richiesta e ammissione al rito, sentenza, irrevocabilità per mancata impugnazione, sub-procedimento esecutivo) e che consentire la rimessione vanificherebbe le finalità di speditezza del rito abbreviato e della riforma. Inoltre è stato osservato che il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria che consentisse tale riapertura (diversamente da altri istituti, es. messa alla prova), motivo per cui la domanda di rimessione deve essere respinta.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022, art. 442 c.p.p., comma 2-bis
"Quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna [resa all'esito di un giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato], la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"
La Corte ha considerato la disposizione come un effetto premiale collegato a una fattispecie processuale complessa; pur essendo favorevole al reo, il beneficio non legittima la rimessione in termini quando le preclusioni processuali sono già maturate e non esiste disciplina transitoria.
art. 2 c.p. (richiamato)
Citato in riferimento ai principi di successione delle leggi penali nel tempo; la Corte osserva che la regola di favore per il reo si applica alle norme sostanziali e che, per le norme processuali, continuano a valere le preclusioni temporali.
preleggi, art. 11, comma 1
Rammentato il principio generale di irretroattività della legge, applicabile alle norme processuali salvo diversa disposizione espressa.
art. 676, comma 1 c.p.p. e art. 667, comma 4 c.p.p.
Indicate come norme che disciplinano l'intervento del giudice dell'esecuzione per la riduzione di pena in sede esecutiva, collegandosi all'operatività dell'ulteriore sconto previsto dall'art. 442, comma 2-bis.
art. 90 d.lgs. n.150/2022 (richiamato per confronto)
Richiamato come esempio di norma in cui il legislatore ha invece previsto espressamente disposizioni transitorie (es. per la messa alla prova), evidenziando l'assenza di analoga disciplina per il caso concreto.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
Norma citata solo in ordine all'obbligo di omettere le generalità e i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La possibilità di accedere a un rito speciale (es. abbreviato) è regolata da norme processuali con termini e preclusioni: se questi sono maturati non è possibile ottenere la rimessione in termini solo per usufruire di una successiva norma penale più favorevole, salvo che il legislatore non abbia previsto espressamente una disciplina transitoria.
- Una modifica normativa che comporti un trattamento sanzionatorio più favorevole può avere efficacia retroattiva sul piano sostanziale, ma non cancella automaticamente preclusioni processuali già maturate; occorre distinguere il carattere prevalente (sostanziale vs processuale) della disposizione per determinarne l'applicabilità nel tempo.
- Se l'obiettivo è beneficiare di una disposizione premiale introdotta successivamente, il rimedio corretto è verificare se la norma contiene clausole transitorie: in loro assenza, la prassi giurisprudenziale tende a negare la riapertura dei termini.
- Per evitare il rischio di perdere benefici futuri, la difesa dovrebbe valutare tempestivamente le opzioni processuali e, se possibile, chiedere specifiche tutele o soluzioni transitorie quando è prevedibile una riforma favorevole.
- Le decisioni giudiziarie richiamano il principio "tempus regit actum": gli effetti delle norme processuali sono normalmente regolati dalla disciplina vigente al momento in cui si svolgono gli atti processuali rilevanti.
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