Cassazione Penale, Sentenza n. 35160/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16/12/2024 con cui Trunfio è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 11/1975 (porto di oggetti atti ad offendere) e condannato all'ammenda di Euro 2.000. Il ricorrente ha dedotto: 1) contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa il rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (la sentenza iniziale avrebbe affermato in un punto l'applicabilità di art. 131-bis e poi l'avrebbe esclusa richiamando precedenti non indicati); 2) mancata valutazione della giustificazione dell'imputato (meccanico) circa la destinazione degli oggetti a strumenti di lavoro e assenza di elementi che ne dimostrino uso offensivo; 3) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. L'appello era stato trasmesso alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 593, comma 3 e 568, comma 3 c.p.p., con conversione in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al profilo motivazionale con cui il Tribunale ha escluso la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: la motivazione è risultata contraddittoria o insufficiente perché fondata soltanto sul rifiuto della sospensione condizionale della pena e su un generico riferimento a precedenti non specificati. Per tale vizio motivazionale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento di art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione. Sono invece stati rigettati i motivi relativi alla ricostruzione del fatto (tra cui la tesi che gli oggetti fossero giustificati dall'attività di meccanico) perché si trattava di mera rivisitazione degli elementi probatori senza confronto con la motivazione impugnata. I motivi concernenti attenuanti generiche e sospensione condizionale sono stati ritenuti assorbiti ma non preclusi dal rinvio.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 11/1975
La Corte conferma che il porto di oggetti atti ad offendere è punibile se mancante di giustificato motivo; la valutazione della giustificazione tiene conto del rapporto funzionale con l'attività lavorativa e delle circostanze di tempo, luogo e comportamento dell'imputato
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere valutata autonomamente rispetto alla sospensione condizionale della pena; l'esistenza di precedenti non impedisce automaticamente l'applicazione di art. 131-bis, ma occorre motivazione specifica e distinta
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione invocata per la trasmissione alla Corte di Cassazione delle impugnazioni avverso sentenze con sola applicazione dell'ammenda (inappellabilità), giustificando la trasmissione/convertibilità dell'impugnazione
art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente, nelle ipotesi previste, la conversione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione: qui usata dalla Corte d'Appello per trasformare l'appello in ricorso
Massime di principio
- Il porto di strumenti potenzialmente offensivi può essere giustificato dal lavoro del soggetto solo se sussiste un nesso funzionale concreto tra gli oggetti e l'attività esercitata; circostanze di tempo, luogo e comportamento (es. ora notturna, zona ad alta densità criminale, guida spericolata) possono far escludere la giustificazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata in modo autonomo e motivato rispetto alla decisione sulla sospensione condizionale: la negazione della sospensione non equivale automaticamente all'esclusione di art. 131-bis
- Nelle contravvenzioni l'elemento soggettivo doloso, come dedotto dalla difesa, spesso non è rilevante: rileva il porto o la detenzione ingiustificata degli oggetti
- Se la motivazione del giudice è contraddittoria o insufficiente su un punto decisivo, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e rinvia per nuovo giudizio; gli altri aspetti possono essere dichiarati inammissibili se costituiscono semplice rivalutazione dei fatti
- Proceduralmente, le impugnazioni contro sentenze che infliggono soltanto l'ammenda possono essere trasmesse o convertite in ricorso per cassazione secondo gli artt. 593 e 568 c.p.p.; chi impugna deve curare la specificità delle censure e la distinzione tra profili di fatto e di diritto
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