Sentenza n. 15314/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida dell’8 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla diffida dell’8 aprile 2026 diretta a ottenere la conclusione e il rigetto della domanda di condono edilizio presentata dalla condomina per il proprio appartamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un appartamento nello stesso stabile della controinteressata, aveva sollecitato Roma Capitale a concludere il procedimento relativo alla domanda di condono edilizio presentata dalla condomina per il proprio appartamento, chiedendone il rigetto. Deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 35 l. 47/1985, sostenendo che il procedimento, pendente da quasi quarant’anni, non fosse stato definito. Affermava di avere un interesse concreto e diretto alla conclusione del procedimento, in ragione della controversia civile sull’utilizzo di un locale adibito a ripostiglio e sulla collocazione degli impianti. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse e legittimazione, oltre che per la pretesa di predeterminare l’esito del potere amministrativo; deduceva inoltre l’infondatezza del ricorso. Roma Capitale riferiva che la pratica era in corso di disamina della documentazione obbligatoria.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, senza esame nel merito della dedotta inerzia o della richiesta di imporre il rigetto della domanda di condono. Il TAR ha ritenuto che l’interesse alla conclusione del procedimento spettasse eventualmente alla richiedente il condono, mentre la ricorrente non aveva dimostrato una lesione concreta e attuale derivante dall’inerzia. In particolare, la controversia sul ripostiglio era stata definita dal Tribunale civile di Roma con sentenza del 5 maggio 2026, che aveva accertato la proprietà esclusiva del locale in capo alla controinteressata e l’installazione sine titulo degli impianti, in assenza di servitù per destinazione del padre di famiglia; la ricorrente non poteva quindi trarre vantaggio dalla conclusione del procedimento di condono. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
Rispetto alla definizione di un siffatto procedimento e tenuto conto del fatto che la ricorrente contesta l’impossibilità di utilizzare il locale ripostiglio, prospettando che sia di pertinenza condominiale, l’unico soggetto eventualmente pregiudicato dall’inerzia dell’Amministrazione capitolina risulta essere la parte istante (i.e., la controinteressata), mentre difetta, in capo alla ricorrente, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.
L’azione avverso il silenzio richiede un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento; l’interesse non sussiste se l’inerzia non lede la sfera giuridica del ricorrente e questi non può ricavare alcun vantaggio dalla decisione amministrativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La questione dell’ammissibilità della richiesta di orientare anticipatamente il contenuto del provvedimento conclusivo non è stata decisa, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 2 l. 241/1990
La dedotta violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento non è stata esaminata nel merito, per la carenza di interesse della ricorrente.
art. 35 l. 47/1985
La disciplina del condono edilizio non è stata interpretata o applicata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per agire contro il silenzio su una domanda di condono edilizio, un soggetto diverso dal richiedente deve dimostrare che l’inerzia arrechi una lesione concreta e attuale alla propria sfera giuridica e che la conclusione del procedimento possa procurargli un’utilità effettiva; la mera vicinitas o la pendenza di una controversia collegata all’immobile non bastano quando non sussiste un pregiudizio derivante dall’inerzia.
- La sussistenza dell’interesse a ottenere la conclusione di un procedimento amministrativo va valutata alla luce degli accertamenti giurisdizionali già intervenuti sulla posizione sostanziale dedotta: se tali accertamenti escludono il presupposto dell’utilità invocata, viene meno l’interesse concreto e attuale all’azione avverso il silenzio.
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