Sentenza n. 402/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 272/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 21.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 250/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.12.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 272/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio annuo di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque non dovuta in presenza della nomina del commissario ad acta, considerando altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura non è automatica e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative concrete, anche con riguardo alla posizione dell'Amministrazione pubblica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina l'avvalimento da parte del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una prestazione o di una somma di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine prefissato, verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un organo dell'Amministrazione stessa, anche con facoltà di delega, e assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle Amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e tecnica dell'adempimento, i vincoli normativi e di bilancio, la serialità del contenzioso e la contestuale nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta e la possibilità di conseguire coattivamente l'esecuzione possono costituire ragioni sufficienti per non applicare l'astreinte, qualora la penalità non risulti necessaria o proporzionata rispetto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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