Sentenza n. 168/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 244 del 13 dicembre 2022, pubblicata il successivo giorno 15, recante approvazione della graduatoria definitiva della selezione per la progressione verticale nell’area professionale C, nella parte in cui non include tra i 303 vincitori il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui l’ignoto e non comunicato provvedimento di esclusione dalla procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 244 del 13 dicembre 2022, recante la graduatoria definitiva della selezione per la progressione verticale nell’area professionale C, nella parte in cui non includeva il ricorrente tra i 303 vincitori, nonché gli atti presupposti e il non comunicato provvedimento di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato gli atti della procedura davanti al Tribunale ordinario di Cassino, sezione Lavoro, sostenendo l’illegittimità della graduatoria definitiva nella parte in cui non lo includeva tra i vincitori. Riferiva di essere stato collocato, prima della conclusione della procedura, al cinquantesimo posto con 77 punti. Il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e il ricorrente aveva riassunto il giudizio davanti al TAR, riproponendo le censure già formulate. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dell’atto introduttivo ad almeno uno dei controinteressati effettivi individuati nella graduatoria, le cui posizioni sarebbero state pregiudicate dall’eventuale inserimento del ricorrente tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La graduatoria definitiva, indicando nominativamente i 303 vincitori, individuava controinteressati effettivi: l’accoglimento del ricorso avrebbe potuto determinare la regressione di almeno uno degli attuali vincitori in posizione non utile e lo scavalcamento di numerosi altri candidati. Poiché non risultava notificato il ricorso ad alcuno di tali controinteressati, la notificazione richiesta a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, c.p.a. era mancante. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure sulla procedura selettiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell’INPS, liquidate in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge previsti per il patrocinio dell’amministrazione da parte di propri dipendenti.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.
Nell’impugnazione di una graduatoria, la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nominativamente nell’atto determina l’inammissibilità del ricorso. Sono controinteressati effettivi i candidati la cui posizione utile sarebbe concretamente pregiudicata dall’eventuale accoglimento della domanda.
Massime di principio
- Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- In una controversia relativa a una graduatoria, sono controinteressati effettivi i soggetti nominativamente indicati in posizione utile quando l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportarne la regressione in posizione non utile o determinare lo scavalcamento da parte del ricorrente.
- La mancata notifica del ricorso a qualsiasi controinteressato effettivo individuato nella graduatoria comporta l’inammissibilità dell’azione di annullamento, senza esame delle censure di merito.
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