Sentenza n. 478/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38733) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante alla specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 1° giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza avere ancora definito il procedimento. Il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni sulla base dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, era scaduto il 29 settembre 2024. L'Amministrazione aveva rappresentato, in procedimenti analoghi, l'enorme numero di domande da evadere, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, anche alla luce degli interventi dell'Adunanza Plenaria e della normativa sopravvenuta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittima l'inerzia ministeriale perché, nonostante il decorso del termine massimo previsto per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di pratiche, la complessità delle questioni interpretative e la necessità di evitare errori non giustificano il superamento del termine procedimentale. Il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Prevede il termine massimo per la verifica della completezza documentale e per l'adozione del provvedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il giudice ha ritenuto decorso il termine massimo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo sopravvenuto in materia di riconoscimento dei titoli, cui è stata data attuazione con decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato come atto di attuazione della disciplina sopravvenuta in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione.
Massime di principio
- L'Amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007; il superamento di tale termine integra silenzio illegittimo, salvo che il procedimento sia stato validamente sospeso o interrotto nei casi consentiti.
- L'elevato numero di istanze, le difficoltà organizzative, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di adottare un provvedimento espresso entro il termine procedimentale.
- In caso di accertata inerzia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito in sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente responsabile della struttura amministrativa competente, anche con facoltà di delega, prevedendo un termine ulteriore decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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