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Sentenza

Sentenza n. 12247/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato l’8 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sul superamento del termine legale per la conclusione del procedimento, individuato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi previsto per il procedimento di riconoscimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà esaminare specificamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità, nonché l’equipollenza del titolo e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione effettiva delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione e prevedendo, ove necessario, misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’eventuale imposizione di misure compensative, purché opportune e proporzionate, nella valutazione dell’equipollenza della formazione estera.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 decorre senza l’adozione del provvedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità e il rilevante numero di istanze analoghe rendano necessario un termine operativo adeguato.
  • La valutazione amministrativa di un titolo formativo conseguito in altro Stato membro deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti dalla formazione nazionale equivalente.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza del titolo estero e, ove emergano differenze sostanziali, può imporre soltanto misure compensative opportune e proporzionate.
  • Nel riconoscimento delle qualifiche professionali estere, l’autorità deve confrontare anche le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato d’origine e nello Stato ospitante, verificando se esse soddisfino, anche parzialmente, le condizioni di accesso all’attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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