Sentenza n. 13896/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 4215/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4215/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4215/2025, notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a dare applicazione a tale statuizione. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando, sulla base della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 6 luglio 2026, l’integrale adempimento da parte dell’Amministrazione della sentenza azionata in ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua, applicando il criterio della soccombenza, il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’integrale adempimento dell’obbligo derivante dalla sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma individua il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico considerato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e comprovata dagli atti, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della soccombenza riferita all’iniziativa processuale resa necessaria dall’inadempimento; le spese possono essere parzialmente compensate in ragione dell’adempimento sopravvenuto.
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