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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento - della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI RAVENNA n. 42 del 10 febbraio 2026 avente ad oggetto APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEI LAVORI STRADELLI RETRODUNALI MARINA ROMEA - PORTO CORSINI - RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' E AREE RETROSTANTI AGLI STABILIMENTI BALNEARI NEI LIDI DEL COMUNE DI RAVENNA PARCO MARITTIMO - 3° STRALCIO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ("RIGENERAZIONE URBANA"). CUP:C61J19000020007 CIG: 951853820C, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna in data 16 febbraio 2026; nonché, per quanto occorrente: - del parere espresso dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina PG 77/16/2021 avente per oggetto: “Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei lidi del comune di Ravenna Parco Marittimo 3° Stralcio (Porto Corsini - Marina Romea) Richiesta eventuale aggiornamento parere per variante al progetto”, del 17/01/2026; - del parere espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po avente per oggetto: “Istanza: 2025/00403/no_ord_inc Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei lidi del comune di Ravenna Parco Marittimo 3° Stralcio (Porto Corsini Marina Romea) - Richiesta eventuale aggiornamento Parere per Variante al progetto nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale”, del 14.01.2026; - ed in ogni caso di tutti gli atti e/o provvedimenti, in quanto illegittimi e lesivi dei diritti ed interessi legittimi delle qui ricorrenti, antecedenti e/o presupposti, successivi e/o conseguenti e/o comunque connessi al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti negli estremi e nel contenuto.

Giustizia amministrativa202600438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di approvazione di una variante in corso d'opera, con concordamento di nuovi prezzi e nuovo quadro tecnico-economico, relativa a lavori di riqualificazione di accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari nell'ambito del Parco Marittimo, nonché i pareri ambientali e naturalistici presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione comunale di approvazione della variante al progetto relativo alla realizzazione di opere di accessibilità, tra cui una passerella in legno sulla duna, nonché i pareri favorevoli resi dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Il Comune ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'associazione; il TAR ha riservato tale questione alla sede di merito. In sede cautelare, la ricorrente contestava la legittimità e gli effetti lesivi della variante sotto il profilo della tutela della vegetazione, degli habitat naturali e della nidificazione del fratino. Il giudice ha tuttavia precisato che non poteva essere rimesso in discussione il progetto esecutivo originario, ormai incontestabile perché la relativa impugnazione era stata definita con una precedente decisione del TAR.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il progetto originario non fosse più contestabile in questa sede, essendo divenuto incontestabile dopo la definizione della precedente impugnazione. Quanto alla variante, ha valorizzato i pareri favorevoli degli organi competenti, secondo cui le modifiche erano migliorative rispetto al progetto iniziale perché riducevano l'impatto sulla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea e si rendevano necessarie per adeguare l'intervento allo stato dei luoghi, salvaguardando esemplari di pregio. Ha inoltre considerato la recinzione dell'area di cantiere, destinata a evitare il coinvolgimento di aree naturali esterne, e la funzione della passerella di ridurre il calpestio e gli accessi incontrollati, con conseguente diminuzione dell'impatto antropico. Non è stato ravvisato un danno grave e irreparabile né la produzione di effetti irreversibili. Il giudice ha altresì rilevato che l'amministrazione aveva escluso interferenze con il periodo di nidificazione, poiché l'opera si svolgeva a terra in area pinetata o comunque lontano dalla battigia e, nella zona frequentata dal fratino, era stata verificata l'assenza di nidificazione prima del rilascio del nulla osta. I lavori forestali risultavano inoltre terminati entro il 15 marzo 2026. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata riservata al merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare non possono essere rimesse in discussione determinazioni progettuali originarie divenute incontestabili per effetto della mancata o già definita impugnazione; il sindacato deve concentrarsi sulle modifiche introdotte dall'atto successivo.
  • La sospensione cautelare presuppone la prospettiva di un danno grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l'intervento contestato, secondo una valutazione amministrativa supportata dai pareri degli organi competenti, riduca l'impatto antropico e ambientale rispetto al progetto originario.
  • La recinzione dell'area di cantiere e l'adozione di una soluzione progettuale volta a canalizzare gli accessi e a ridurre il calpestio possono essere valorizzate, in sede cautelare, quali misure idonee a escludere il coinvolgimento di aree naturali estranee all'intervento e la sussistenza di effetti irreversibili.
  • La valutazione cautelare sull'interferenza di lavori con la nidificazione può fondarsi sugli accertamenti effettuati dall'amministrazione e sugli atti degli organismi tecnici competenti, quando da essi risulti l'assenza di nidificazione nell'area interessata e la localizzazione dei lavori al di fuori delle zone o dei periodi sensibili.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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