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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40699/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per tentata estorsione: contestavano la mancata correlazione tra capo di imputazione e sentenza (assoluzione dei presunti mandanti e condanna degli esecutori), l'errata qualificazione giuridica del fatto (dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni), l'insussistenza del concorso di persone e del dolo specifico, travisamento della prova (anche con riferimento a una registrazione audio e alla denuncia-querela della persona offesa), l'inidoneità della condotta a costituire tentativo punibile e la configurabilità della desistenza, nonché vizi nella valutazione della recidiva e nella misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure di diritto e, in larga parte, precluse le valutazioni di merito (travisamento delle prove) non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato i principi applicati dalla Corte di appello circa l'integrazione del reato di estorsione in forma tentata quando la vittima si opponeva, e la sussistenza del concorso di persone sulla base della coscienza e volontà di contribuire all'illecita pretesa. Sulla qualificazione come esercizio arbitrario la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che limita tale figura a pretese azionabili in sede giudiziale e ha ritenuto che la proposta di far rinunciare un credito di 80.000 euro in cambio di 1.000 euro non fosse azionabile. La Corte non ha affrontato compiutamente in sede di legittimità l'eventuale inutilizzabilità della registrazione per questioni probatorie, ritenendo necessarie valutazioni di merito. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone si integra quando è accertata la coscienza e volontà di concorrere, anche con contributi non decisivi; la Corte ha ritenuto sufficiente la partecipazione materiale e la volontà di contribuire all'obiettivo estorsivo.

  • art. 629 cod. pen.

    Definisce il reato di estorsione; la Corte ha distinto tale fattispecie dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando la giurisprudenza che limita l'esercizio arbitrario a pretese azionabili giudizialmente.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; la Corte ha confermato che l'estorsione rimasta allo stadio del tentativo è integrata quando il fallimento è dovuto alla resistenza della vittima e non a una desistenza autonoma degli autori.

  • artt. 521, 522 e 530 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alla presunta difformità tra imputazione e sentenza; la Corte ha applicato il principio secondo cui il mutamento del fatto richiede trasformazione radicale degli elementi essenziali e che la mera ricostruzione diversa non comporta automaticamente inammissibilità quando l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette alla Corte che dichiara il ricorso inammissibile di condannare le parti private al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti.

Massime di principio

  • L'assoluzione dei presunti mandanti non determina automaticamente l'assoluzione degli esecutori: se il fatto materiale accertato nei confronti degli esecutori è rimasto identico e l'imputato ha potuto difendersi, la correlazione tra imputazione e sentenza può considerarsi rispettata.
  • Il concorso nel reato di estorsione richiede solamente la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento all'effetto illecito, non la piena titolarità dell'iniziativa; anche ruoli di intermediario possono integrare il concorso se non giustificati da solidarietà o altruismo evidente.
  • La qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è strettamente limitata: occorre che la pretesa perseguita sia, in astratto, azionabile in sede giudiziale o non del tutto priva di possibile base legale; pretese manifestamente irrealizzabili non rientrano in tale scriminante.
  • In sede di legittimità la Corte non è chiamata a una riconsiderazione integrale del materiale probatorio; i motivi che consistono in una mera rivalutazione dei fatti sono inammissibili salvo vizio di diritto o manifestissima illogicità della motivazione.
  • L'integrazione del tentativo di estorsione si esclude solo quando gli autori desistero spontaneamente; se il tentativo fallisce per la ferma resistenza della vittima l'ipotesi tentata si considera integrata.
  • Questioni probatorie complesse (es. utilizzabilità di registrazioni) richiedono accertamenti di merito e, salvo profili di diritto evidenti, non sono risolvibili in sede di Cassazione per inammissibilità o insufficienza di motivazione.

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