Cassazione Penale, Sentenza n. 36941/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva: 1) dichiarato non doversi procedere per il furto dei beni del comune di Carbonara Po per difetto di querela; 2) condannato gli imputati per furto semplice in danno di Edi Boni. Il Procuratore Generale deduceva che le grondaie pluviali sottratte al cimitero comunale costituiscono beni di uffici o stabilimenti pubblici e pertanto il furto è aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., rendendo l'azione penalmente procedibile d'ufficio; inoltre contestava la mancata applicazione dell'aggravante per l'esposizione alla pubblica fede rispetto ai serbatoi sottratti a Edi Boni.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato quanto al furto ai danni del comune di Carbonara Po: la Corte ha rilevato che le grondaie si trovavano nel cimitero comunale e rientrano nella categoria dei beni di uffici o stabilimenti pubblici, sussistendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo e il processo è rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Quanto al furto in danno di Edi Boni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il Procuratore Generale non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la sola indicazione che l'imbarcazione fosse ormeggiata presso un attracco fluviale comunale non è sufficiente.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 cod. pen.
La circostanza aggravante si applica se il bene sottratto appartiene a uffici o stabilimenti pubblici; nel caso in esame le grondaie nel cimitero comunale sono state ritenute ricomprese in tale categoria, rendendo il reato procedibile d'ufficio
art. 648 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla fattispecie originaria; nella sentenza di merito la qualificazione è stata ritenuta come furto semplice per la parte relativa a Edi Boni
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che consente il gravame per violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, invocata dal Procuratore Generale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del motivo di ricorso; il PG ha agito nei limiti procedurali richiesti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato dalla Corte in relazione alla procedibilità d'ufficio delle fattispecie aggravate contro beni pubblici, a conferma della tesi della procuratoria sul carattere pubblico dei beni sottratti
Massime di principio
- Il furto di beni che si trovano in uffici o stabilimenti pubblici (es. strutture cimiteriali) può integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., rendendo il reato procedibile d'ufficio; occorre verificare concretamente l'appartenenza del bene al patrimonio pubblico
- Per l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente indicare la mera collocazione in un luogo pubblico o in un attracco: è necessario dimostrare elementi concreti quali la natura dell'esposizione, l'assenza di sorveglianza effettiva, esigenze impellenti che impedissero la custodia del bene o una consuetudine oggettiva che giustifichi la non custodibilità
- Il Procuratore della Repubblica deve fornire elementi fattuali specifici nelle impugnazioni che chiedono il riconoscimento di aggravanti di fatto valutativo; affermazioni generiche riproducenti il capo d'imputazione possono essere considerate insufficienti
- Quando la corte di merito non valuta o motivi sulla sussistenza di circostanze aggravanti rilevanti per la procedibilità, il giudice d'appello può annullare e rinviare il giudizio per consentire un nuovo esame puntuale delle condizioni di fatto
- La qualificazione del bene come 'pubblico' va accertata sulla base della collocazione e della destinazione d'uso effettiva (es. beni situati in cimiteri o altri immobili pubblici) e non su mere asserzioni formali
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