Cassazione Penale, Sentenza n. 22851/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, nel giudizio di rinvio per ingiusta detenzione, aveva liquidato a favore dell'istante euro 33.368,53 e condannato il Ministero al pagamento degli interessi legali dalla data dell'ordinanza al saldo. Il Ministero ha denunciato che la condanna agli interessi è stata pronunciata senza che l'interessata avesse specificamente chiesto gli interessi nel corso del giudizio e che, comunque, gli interessi dovrebbero decorrere dalla data di irrevocabilità del provvedimento (passaggio in giudicato) e non dalla data dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi sono di natura corrispettiva e possono essere riconosciuti solo se espressamente domandati nel corso del giudizio; in mancanza la pronuncia è "ultra petita" e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se richiesti, tali interessi devono essere riconosciuti a decorrere dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sugli interessi e rinviata alla Corte di appello di Milano perché esamini, in nuovo giudizio sul punto, se dagli atti risulti la domanda degli interessi da parte dell'istante.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la condanna agli interessi senza specifica domanda è "ultra petita".
Giurisprudenza Cassazione Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025
Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270
Conferma che il giudice non può concedere quanto non richiesto e sostanzia il principio applicato nel caso concreto.
Giurisprudenza Cassazione Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011 e Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007
Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 14/01/2008, Rv. 238677
Stabiliscono che gli interessi corrispettivi sulla somma per ingiusta detenzione, se richiesti, decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, poiché solo da allora il credito è certo, liquido ed esigibile.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi attribuiti sono in linea generale di natura corrispettiva e non moratoria; pertanto devono essere espressamente chiesti nel processo per poter essere riconosciuti.
- Il giudice non può pronunciare una condanna a favore della parte per un elemento economico (es. interessi) che non sia stato domandato: tale pronuncia sarebbe "ultra petita" e viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Se gli interessi corrispettivi sono richiesti, la decorrenza è dal passaggio in giudicato del provvedimento che attribuisce l'indennizzo, perché solo da quel momento il credito è certo, liquido ed esigibile.
- In caso di dubbio o contrasto sulle domande presentate in grado di merito, il giudice di rinvio deve esaminare gli atti trasmessi e, se necessario, procedere a nuovo giudizio limitatamente alla statuizione contestata.
- Per evitare rischi di mancata maturazione degli interessi, la parte che reclama indennizzo per ingiusta detenzione dovrebbe, fin dalle prime conclusioni, chiedere espressamente anche la liquidazione degli interessi corrispettivi e specificarne la decorrenza richiesta.
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