Cassazione Civile, Sentenza n. 7468/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della rettifica della rendita catastale operata dall'Agenzia delle Entrate con avviso di classamento (DOCFA) relativo a un immobile adibito a ristorante (Burger King) sito in Genzano (RM). Il ricorrente deduceva vizi di forma della notifica telematica dell'appello, carenza e contraddittorietà della motivazione della CTR nell'aver ritenuto congrua la stima diretta dell'Ufficio senza riprodurre la relazione estimativa, uso di comparazioni con immobili non omogenei e ubicati in diverso Comune (Roma), omissione di esame della consulenza tecnica di parte e mancata esplicitazione dell'iter logico che conduce alla determinazione della rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi (tra cui la nullità per presunta notificazione difettosa del ricorso telematico e la valutazione formale della motivazione dell'avviso DOCFA), ritenendo legittima la notifica digitale e che l'avviso e la relazione d'ufficio possono essere conosciuti nel procedimento partecipativo; ha però accolto i motivi 5, 6, 7 e 8, perché la CTR di appello non ha adeguatamente motivato l'adozione e la congruità della stima erariale né ha valutato adeguatamente la non comparabilità territoriale degli immobili utilizzati per confronto e la consulenza tecnica di parte. La sentenza della CTR è cassata nella parte relativa alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, comma primo, n. 3, 4, 5, cod.proc.civ.
Fondamento delle doglianze in cassazione: motivi di legittimità per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e motivazione insufficiente; la Corte ha distinto quali censure erano fondate (omesso esame/mancata motivazione) e quali no (vizi di notifica digitale).
d.lgs. n. 546/1992
artt. 53, 16-bis, comma 3; art. 53, comma 2; art. 22, comma 3; art. 36, comma 1, n. 4
Norme sul processo tributario e sugli atti dell'Amministrazione: utilizzate per contestare presunte irregolarità formali e la motivazione degli atti di classamento; la Corte ha ritenuto che, nel procedimento DOCFA, gli atti e la relazione d'ufficio siano conoscibili e che l'assenza di riproduzione integrale non imponga sempre nullità dell'atto.
Costituzione
Richiamo al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha valutato l'effettività del diritto di difesa alla luce della partecipazione al procedimento e della conoscibilità degli atti telematici.
l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Principio di trasparenza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare le determinazioni amministrative, ma ha riconosciuto che in procedimenti DOCFA la motivazione può essere soddisfatta anche con l'indicazione dei dati oggettivi dell'ufficio, salvo contestazioni tecniche rilevanti.
l. n. 241/1990
Principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa; utilizzata in riferimento all'obbligo di motivazione degli atti di classamento.
cod. proc. civ.
art. 132, comma 2, n. 4; art. 156
Regole sul procedimento e sugli effetti della conoscenza degli atti: art. 156 citato per il principio che l'atto raggiunge lo scopo se persegue la conoscenza dell'atto da parte della parte; la Corte ha ritenuto raggiunto lo scopo con la notifica telematica e la costituzione in giudizio.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (e d.m. 19 aprile 1994, n. 701)
art. 2 d.l. 23/1/1993 n.16; d.m. 19/04/1994 n.701
Regolamentano la procedura DOCFA: la Corte ha ribadito che, in tale procedura a struttura partecipativa, gli elementi oggettivi indicati dall'ufficio e la stima diretta integrano la motivazione dell'avviso, salvo che gli elementi contestati richiedano una motivazione più approfondita.
D.P.R. n. 917/1986
artt. 36, comma 1; 37, comma 1
Norme fiscali/estimatorie richiamate nella doglianza circa il metodo di determinazione della rendita; la Corte non ha approfondito un'applicazione specifica ma ha accolto la censura relativa alla mancata verifica della comparabilità territoriale degli immobili usati per la stima.
D.P.R. n. 1142/1949
Richiami normativi relativi a valutazioni tecniche e stime catastali evocati nel ricorso; la Corte ha ritenuto che debba essere valutata l'adeguatezza dei parametri adottati dall'Ufficio.
l. n. 190/2014
Citata tra le norme richiamate dal ricorrente in tema di disciplina catastale/estimativa; la Corte non ha fatto una specifica interpretazione normativa oltre a riconoscere la necessità di comprovare la comparabilità dei parametri usati.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Circolare n. 6/2012 (metodologia del costo)
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la rendita proposta dall'Ufficio non fosse compatibile con il costo di riproduzione; la Corte ha ritenuto rilevante la necessità di un adeguato esame della metodologia e dei parametri usati dall'Ufficio qualora la parte contesti specificamente la congruità della stima.
Massime di principio
- La notifica e il deposito telematico di atti nativi digitali (PEC e fascicolo telematico) sono validi senza attestazione di conformità: il documento digitale, se prodotto in originale telematico, non richiede ulteriore certificazione.
- In procedura DOCFA la motivazione dell'avviso di classamento può essere soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'iter è 'fortemente partecipativo' e gli atti sono conoscibili; tuttavia, se il contribuente contesta tecnicamente la stima d'ufficio, il giudice deve fornire motivazione più approfondita.
- La relazione tecnica dell'Ufficio ha valore di perizia di parte: il giudice deve valutarla criticamente e spiegare perché l'adotta o la ritiene non convincente, specie quando la parte produce una consulenza tecnica contraria.
- Per contestare una rendita derivante da stima diretta è fondamentale dimostrare la non comparabilità degli immobili utilizzati per la valutazione (diversa ubicazione, caratteristiche non omogenee, parametri non pertinenti).
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione difensiva, ma deve indicare gli elementi principali e l'iter logico del convincimento; carenza di tale esposizione può portare a cassazione per motivazione insufficiente.
- Quando si impugna un avviso di classamento, il contribuente dovrebbe richiedere espressamente l'allegazione o la riproduzione della stima/relazione d'ufficio e documentare la mancata comparabilità e le differenze tecniche per ottenere un esame più approfondito in sede di merito.
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