Sentenza n. 505/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 402/2024 pubblicata in data 16/8/2024, pronunciata nel procedimento n. 729/2024 r.g.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 402/2024, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme liquidate, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione non ha eseguito il titolo né ha opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e ricorso a funzionari delegati. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata dall'Amministrazione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di un termine per l'adempimento e la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia costituiscono strumenti idonei ad assicurare l'effettività del giudicato; il commissario opera su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'amministrazione che non abbia eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si sia costituita soltanto formalmente.
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