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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17251/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e Irap, di costi per compensi corrisposti all’amministratore, accantonamenti a titolo di trattamento di fine mandato (TFM) in favore del medesimo e diarie/rimborsi erogati a dipendenti. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello della società, ritenendo deducibili gli accantonamenti TFM ai fini delle imposte sui redditi anche senza data certa dell’atto, non deducibili ai fini IRAP i compensi e l’accantonamento TFM dell’amministratore per difetto di prova della sua qualità di professionista con partita IVA, e deducibili le indennità di trasferta per dipendenti, sulla base della prova delle trasferte occasionali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 17 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse errato nel consentire la deduzione degli accantonamenti TFM in assenza di un atto avente data certa anteriore; 2) violazione dell’art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 917/1986, censurando il riconoscimento della deduzione di indennità di trasferta e rimborsi senza prova concreta delle attività e degli spostamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il rinvio operato dalla disciplina degli accantonamenti TFM sia pieno e comporti, ai fini della deducibilità, la necessità che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura mirava a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla prova delle trasferte occasionali dei dipendenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 917/1986

    Per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto il rinvio alla disciplina delle indennità percepite per cessazione del rapporto è pieno e richiede, ai fini della deducibilità, che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

  • art. 105 d.P.R. 917/1986

    Gli accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dalla norma; il rinvio alle indennità di cui all’art. 17 comprende anche i presupposti sostanziali di deducibilità, non solo l’individuazione della categoria del rapporto.

  • art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 917/1986

    La censura non è stata esaminata nel merito perché diretta a sovrapporsi a un accertamento di fatto sulla prova delle trasferte e dei rimborsi, insindacabile in cassazione fuori dai limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio nel procedimento camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è stato incardinato come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato come il solo possibile canale di sindacato su accertamenti di fatto, nei ristretti limiti consentiti dalla norma.

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

    Ha determinato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso e infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività.

Massime di principio

  • In tema di trattamento di fine mandato degli amministratori, la deducibilità degli accantonamenti da parte della società richiede non solo che il rapporto sia riconducibile alla categoria rilevante ai fini fiscali, ma anche che il diritto all’indennità risulti da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
  • Il rinvio contenuto nella disciplina fiscale degli accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto deve essere interpretato come rinvio pieno alle condizioni previste per l’indennità stessa, non come mero rinvio alla sola tipologia del rapporto sottostante.
  • Le questioni che investono la valutazione della prova circa l’effettività di trasferte, spostamenti o altre circostanze di fatto non sono censurabili in cassazione sotto forma di violazione di legge, se la critica mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • L’eccezione di tardività del ricorso va valutata tenendo conto delle eventuali sospensioni legislative dei termini di impugnazione applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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