Sentenza del 06/05/2015 n. 9083 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Impugnazione - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato, in via principale, la validità della notificazione dell'appello dell'Ufficio. L'atto era stato notificato presso il procuratore costituito, ma non domiciliatario, invece che presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata. Ha inoltre dedotto vizi relativi alla motivazione della sentenza e all'applicazione del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, sostenendo che l'adesione al condono avrebbe dovuto incidere sulla legittimità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la notificazione dell'appello nulla, ma non inesistente, poiché eseguita presso un soggetto comunque collegato al destinatario. La nullità avrebbe potuto essere sanata ex tunc mediante rinnovazione della notificazione o costituzione in giudizio dell'intimato; tuttavia, non risultando intervenuta alcuna sanatoria, è stata dichiarata nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per il ripristino del contraddittorio e per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art. 330 c.p.c., ma l'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La disposizione speciale del processo tributario prevale sulla disciplina generale del codice di procedura civile. La notificazione effettuata presso il procuratore costituito ma non domiciliatario è nulla, non inesistente, perché eseguita in un luogo comunque collegato al destinatario.
Art. 330 del codice di procedura civile
La norma generale sulle notificazioni delle impugnazioni non si applica quando il processo è tributario e trova applicazione la disciplina speciale prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Art. 360 del codice di procedura civile
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Art. 9 della legge n. 289 del 2002
La norma sul condono tombale è stata invocata dal contribuente per sostenere l'efficacia della definizione fiscale relativa all'anno d'imposta 1998; la Corte non ha esaminato la questione perché l'accoglimento del motivo processuale ha reso assorbiti gli altri motivi.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato con riferimento all'accertamento parziale notificato al contribuente, la cui definitività era stata ritenuta dalla CTR ostativa al condono. La questione non è stata decisa dalla Cassazione per effetto dell'accoglimento del motivo sulla notificazione.
Cassazione, sentenza n. 12908 del 2007
È il precedente secondo cui la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito ma non domiciliatario è affetta da nullità e può essere sanata ex tunc dal raggiungimento dello scopo, tramite rinnovazione della notifica o costituzione in giudizio dell'intimato.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre applicare prioritariamente la disciplina speciale sulle notificazioni prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, anche quando la disciplina generale del codice di procedura civile prevede regole diverse.
- La notificazione presso il procuratore costituito ma non domiciliatario, anziché presso il domicilio eletto, è normalmente nulla e non inesistente, purché sussista un effettivo collegamento tra il luogo della notifica e il destinatario.
- La nullità della notificazione può essere sanata retroattivamente se il destinatario si costituisce in giudizio o se la notificazione viene rinnovata secondo le modalità corrette.
- Se la nullità non viene sanata e incide sul contraddittorio, la sentenza emessa nel grado di giudizio può essere cassata con rinvio, senza che sia necessario esaminare le ulteriori questioni di merito.
- Quando una decisione viene annullata per un vizio processuale assorbente, le questioni sostanziali, come quelle relative al condono fiscale, restano impregiudicate e dovranno essere valutate dal giudice del rinvio.
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