Cassazione Penale, Ordinanza n. 21218/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento impugnato è una sentenza della Corte di appello che ha applicato a tre imputati, all’esito di un accordo tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa per un duplice furto pluriaggravato. In cassazione, uno dei ricorrenti ha lamentato violazione di legge per difetto di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esporre, sia pure sinteticamente, le valutazioni in fatto e in diritto; un secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la mancata esplicitazione delle ragioni per escludere un proscioglimento e la mancata verifica della correttezza formale e sostanziale della vicenda; il terzo ricorrente ha denunciato errores in procedendo in tema di dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva che, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, i motivi investono in realtà il difetto di motivazione e altre questioni rinunciate con l’accordo sulla pena, quindi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al terzo ricorso, la Corte aggiunge che esso è anche tardivo e generico.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Richiama il principio per cui, nella sentenza di appello resa a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi, le parti non possono poi dedurre in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni coperte dalla rinuncia, perché il potere dispositivo delle parti esplica effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, anche nel giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. Per il ricorso del terzo imputato evidenzia inoltre la tardività e la genericità dei motivi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
applicazione nei confronti ... della pena ... per il reato di duplice furto pluriaggravato
L’accordo delle parti sulla pena in appello e la rinuncia ai motivi precludono la deducibilità in cassazione delle questioni rinunciate, inclusi difetti di motivazione e altre censure collegate al merito dell’accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
va dichiarata, senza formalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, l'inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità può essere dichiarata de plano, senza formalità, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
art. 616 c.p.p.
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ... al versamento della somma ... di euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa in base a un accordo delle parti con rinuncia ai motivi, le censure che investono il merito dell’accordo o il difetto di motivazione sulle questioni rinunciate non sono deducibili in cassazione.
- Il potere dispositivo riconosciuto dall’art. 599-bis c.p.p. produce un effetto preclusivo che si estende all’intero giudizio, compreso quello di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione.
- La qualificazione formale del motivo come violazione di legge non consente di aggirare la preclusione se, nella sostanza, la doglianza mira a contestare la motivazione o questioni ormai rinunciate.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile de plano, senza formalità e senza contraddittorio, quando ciò sia previsto dalla disciplina processuale applicabile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21138/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21146/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21147/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21178/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21192/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →