Cassazione Civile, Ordinanza n. 36818/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto l’istanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza di legittimità. A suo dire, tale ordinanza sarebbe stata emessa in assenza di contraddittorio nei suoi confronti e di un’altra parte del giudizio originario, e ciò integrerebbe un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., per omesso accertamento della mancata notifica del ricorso per correzione alle altre parti. La Corte ha tuttavia rilevato in via pregiudiziale anche un difetto di integrità del contraddittorio, poiché il ricorso per revocazione era stato notificato solo a uno dei soggetti che avevano partecipato al giudizio definito con il provvedimento revocando. In ogni caso, ha ritenuto il rimedio inammissibile perché l’ordinanza di correzione di errore materiale non è suscettibile di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., essendo tale rimedio riservato alle sentenze e alle ordinanze decisorie della Cassazione; inoltre, l’errore nella procedura di correzione non avrebbe il requisito della decisività richiesto dall’errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato, da un lato, che il ricorso era stato notificato solo a uno dei litisconsorti necessari, con vizio di contraddittorio; dall’altro, ha ritenuto superflua la fissazione del termine per integrare il contraddittorio, poiché la revocazione era comunque prima facie inammissibile. Ha affermato infatti che l’ordinanza di correzione degli errori materiali non può essere impugnata con revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., perché la correzione presuppone l’esattezza della decisione e l’eventuale svista sui dati di fatto non integra un errore decisivo idoneo a travolgere il decisum. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di revocazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è rimedio esperibile solo avverso sentenze e ordinanze della Cassazione aventi carattere decisorio; non è invece proponibile contro un’ordinanza di correzione di errore materiale.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio richiede decisività, cioè idoneità a travolgere la ragione giuridica del provvedimento impugnato; la mera inesattezza nella procedura di correzione non basta.
art. 331 c.p.c.
La Corte ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, ma ha ritenuto superflua l’integrazione perché il ricorso era comunque inammissibile.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio sulla proposta di inammissibilità.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’ordinanza di correzione di un errore materiale non è un provvedimento decisorio impugnabile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c., perché tale rimedio è riservato alle sentenze e alle ordinanze della Cassazione aventi contenuto decisorio.
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di percezione decisivo; non è configurabile quando il vizio denunciato riguarda la sola correzione di una svista materiale priva di incidenza sulla ratio decisoria del provvedimento.
- Nei giudizi di impugnazione deve sussistere l’identità soggettiva rispetto al processo concluso con il provvedimento impugnato; la mancata evocazione di una parte determina un difetto di contraddittorio, salvo che l’integrazione risulti inutile perché l’impugnazione è già prima facie inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese e può essere gravato dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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