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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 19 novembre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 19 novembre 2025, durante per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai medesimi candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui al decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) del d.d. n. 3515 del 23 settembre 2025, con il quale è stata indetta una procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018; 7) del verbale n. 212 del 20 novembre 2025, con il quale la commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità: Alterazione dei parametri di composizione corporea, Massa Grassa FM 26,5%; Lieve deficit percettivo bilaterale con deficit capacità uditiva con soglia audiometrica AU DX -70 dB a 4K, e AU SX -65 dB a 3K. Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Art. 1, c. 1, lettera b) e Art. 1, c. 1, lettera f); 8) del decreto di esclusione n. 1730 del 18 aprile 2025; 9) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 10) dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 11) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 12) del d.m. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; 13) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 14) del decreto dipartimentale d.d. n. 940 del 26 febbraio 2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 15) del d.m. n. 283 del 23 maggio 2019; 16) del decreto M.I. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, c. 1, lettera b) e art. 1, c. 1, lettera f); 17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) dell'elenco degli idonei alla prova selettiva e del calendario delle visite mediche della procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 20) dei decreti direttoriali di esclusione e dei provvedimenti individuali di esclusione per inidoneità alla prova di capacità operativa o agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui agli artt. 8 e 9 del bando di procedura di speciale di reclutamento; 21) dell'allegato del d.d. n. 3515 del 23 settembre 2025, con il quale è stata indetta una procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel quale sono indicate le sedi disponibili; 22) dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, che autorizza, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 24) ove occorre e possa, della graduatoria finale del d.m. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e dell'elenco degli idonei alla prova selettiva della procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'elenco degli idonei alla procedura oggetto del presente giudizio; 25) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202515707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per non idoneità agli accertamenti relativi alla composizione corporea e alla capacità uditiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario dei vigili del fuoco, chiedendo la sospensione cautelare, il riesame o l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha contestato, da un lato, l’accuratezza degli accertamenti medici, deducendo che esami successivi svolti presso strutture sanitarie pubbliche avevano evidenziato una soglia audiometrica massima di 20 dB e una massa grassa del 19%; dall’altro, ha censurato le clausole del bando che imponevano ai candidati del ruolo operatori, destinati prevalentemente a funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, il possesso dei requisiti fisici e attitudinali previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, anziché quelli differenziati previsti dall’art. 2 dello stesso decreto. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione delle clausole del bando.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto infondata, in via prima facie, l’eccezione di irricevibilità, poiché le clausole contestate non impedivano la partecipazione alla procedura e sono divenute concretamente lesive soltanto con l’esclusione del candidato. Ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure contro l’applicazione ai candidati del ruolo operatori dei requisiti dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019, giudicati ingiustificatamente restrittivi rispetto alle mansioni proprie del ruolo, prevalentemente basiche e di supporto, con impiego nelle operazioni di soccorso solo sporadico ed eventuale. Il giudice ha rilevato il contrasto con l’art. 2 del medesimo decreto, che prevede requisiti diversi per tale categoria di personale. Ha quindi sospeso il provvedimento di esclusione e il bando limitatamente alle clausole che richiedono i requisiti dell’art. 1 anziché quelli dell’art. 2, disponendo l’ammissione del ricorrente alle successive fasi dell’iter, inclusi la scelta della sede e il tirocinio. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta con sospensione degli atti impugnati.

  • art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale

    Individua le funzioni proprie del ruolo degli operatori, rilevanti per valutare la proporzionalità dei requisiti fisici richiesti.

  • art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Rileva perché prevede l’impiego del personale del ruolo operatori nelle operazioni di soccorso solo in via sporadica ed eventuale, secondo la ricostruzione cautelare del TAR.

  • art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Prevede i requisiti fisici e attitudinali applicati dall’amministrazione, la cui estensione ai candidati del ruolo operatori è stata ritenuta prima facie ingiustificatamente restrittiva.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Prevede requisiti differenziati per la categoria di personale cui appartiene il ruolo operatori; il TAR ha ritenuto che tali requisiti dovessero essere applicati nella procedura.

  • art. 9 e 10 del bando di procedura

    Individuano le successive fasi concorsuali, tra cui la scelta della sede e il tirocinio, alle quali il ricorrente è stato ammesso cautelarmente.

  • artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

    Consentono, nel caso concreto, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Disciplina le modalità della notifica per pubblici proclami e la pubblicazione degli atti sul sito dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Le clausole di un bando che fissano requisiti di partecipazione diventano lesive e sono impugnabili con l’atto di esclusione quando non impediscono in sé la partecipazione alla procedura, ma producono un pregiudizio concreto solo al momento dell’esclusione.
  • È prima facie illegittima, in quanto ingiustificatamente restrittiva, l’applicazione a un ruolo prevalentemente destinato a funzioni basiche e di supporto, con impiego operativo solo sporadico ed eventuale, dei requisiti fisici previsti per il personale operativo, quando la disciplina regolamentare prevede requisiti differenziati per quel ruolo.
  • Nella selezione del personale pubblico, i requisiti di idoneità fisica devono essere correlati alle mansioni concretamente proprie del ruolo e non possono essere estesi automaticamente da una categoria professionale a un’altra con funzioni diverse.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’esclusione può comportare l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi della procedura, comprese la scelta della sede e il tirocinio, quando sussista un apprezzabile fumus di illegittimità delle clausole applicate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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