Ordinanza n. 12968/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza volta a chiarire le modalità operative delle misure di sicurezza predisposte in favore del figlio minore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza del 23 marzo 2026. L'istanza chiedeva chiarimenti sulle modalità operative delle misure di sicurezza predisposte in favore del figlio minore, dopo che a quest'ultimo era stato asseritamente impedito l'accesso al veicolo protetto utilizzato dal padre, in possibile violazione delle prescrizioni del programma di protezione. La Prefettura e il Ministero dell'Interno si sono costituiti eccependo l'incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, rilevando che il comportamento omissivo contestato era imputato esclusivamente alla Prefettura di Caserta, quale amministrazione destinataria dell'istanza senza riscontro. Poiché tale amministrazione ha sede nel territorio campano, la controversia rientra nella competenza del TAR Campania, sede di Napoli. È stata quindi fatta salva la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15 c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla decisione sulla competenza.
art. 15 c.p.a.
Consente, dopo la declaratoria di incompetenza, la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso il silenzio, la competenza territoriale si determina con riferimento all'amministrazione alla quale è imputato il comportamento omissivo e che era destinataria dell'istanza rimasta senza riscontro.
- Quando il comportamento omissivo è imputabile a un'amministrazione avente sede nel territorio di un diverso tribunale amministrativo regionale, il TAR adito deve dichiarare la propria incompetenza e individuare il TAR territorialmente competente.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non impedisce la prosecuzione del giudizio: la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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