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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10536/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'ente previdenziale di riconoscere l'accesso immediato alla pensione di vecchiaia anticipata a una assicurata invalida in misura non inferiore all'80%. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'ente, ritenendo che anche a tale pensione si applicasse il meccanismo delle "finestre mobili" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, con conseguente slittamento di un anno dell'erogazione rispetto alla maturazione del diritto. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 e dell'art. 12, commi 1 e 2, d.l. n. 78/2010, sostenendo che il sistema delle finestre non sarebbe applicabile alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità; con il secondo ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, ove interpretate in senso sfavorevole, per asserita violazione degli artt. 3 e 38 Cost., perché il differimento comprimerebbe irragionevolmente la tutela dovuta a soggetti in condizione di bisogno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli manifestamente infondati. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui il regime delle finestre mobili dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, compresi gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, osservando che la prestazione in esame è previdenziale e non assistenziale, che la tutela degli invalidi è già assicurata dalla previsione del diritto anticipato rispetto alla generalità degli assicurati, e che la scelta di assoggettare anche tale categoria al differimento temporale rientra nella discrezionalità del legislatore e non appare arbitraria o sproporzionata, anche alla luce delle esigenze di equilibrio finanziario del sistema. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli assicurati che maturano determinati requisiti, compresi gli invalidi gravi; la Corte ne conferma la soggezione al differimento temporale previsto dalla normativa successiva sulle finestre mobili.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.l. n. 78/2010

    introduce il sistema delle finestre mobili e si applica anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, dunque anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità è ritenuta manifestamente infondata, perché il differimento non realizza un trattamento irragionevole o arbitrario.

  • art. 38 Cost.

    non risulta violato, poiché la tutela previdenziale degli invalidi resta adeguata e il legislatore può modularne il decorso temporale.

  • C. Cost. n. 119/91

    richiamata per affermare che il legislatore può tenere conto dei limiti connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte alla spesa previdenziale.

Massime di principio

  • Il regime delle finestre mobili introdotto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica in modo ampio anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi gravi dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992.
  • Quando la legge prevede per una categoria una pensione anticipata rispetto alla generalità degli assicurati, il legislatore può comunque assoggettare tale accesso a un differimento temporale generale, senza violare di per sé gli artt. 3 e 38 Cost.
  • La pensione di vecchiaia, anche se anticipata per invalidità, resta una prestazione previdenziale e non assistenziale; pertanto la valutazione di compatibilità costituzionale del meccanismo di differimento va compiuta alla luce della discrezionalità legislativa e dell'equilibrio finanziario del sistema.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata realizza un bilanciamento non irragionevole tra tutela del beneficiario e sostenibilità della spesa pubblica.

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