Cassazione Civile, Ordinanza n. 42034/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia fosse conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, essendo intervenuta l'adesione del controricorrente alla rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità hanno comunicato il decesso del difensore del controricorrente e quello di uno dei ricorrenti, nonché la pendenza di trattative stragiudiziali per la definizione della lite. Successivamente uno degli atti depositati ha formalizzato l'avvenuto accordo tra le parti e la rinuncia al ricorso, anche nella qualità di eredi del ricorrente deceduto. Il controricorrente, tramite i propri difensori muniti di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
"L'atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c."
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre effetto estintivo del giudizio.
art. 391 c.p.c.
"Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c."
In caso di adesione del controricorrente alla rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non provvede sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se redatta nelle forme prescritte e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese di lite.
- La morte di una parte o del difensore, di per sé, non impedisce la definizione del giudizio se sopravviene una valida rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41942/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41943/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41944/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41945/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41946/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41947/2021 del 30/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →