Ordinanza n. 173/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nella parte relativa al calcolo dell’esperienza professionale e al riconoscimento di un titolo di abilitazione, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale generale recante l’avviso pubblico per la progressione verticale di personale della Regione Siciliana, nella parte in cui stabilisce che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, rileva la sola decorrenza economica dell’inquadramento. Sono stati impugnati anche il regolamento applicabile, le FAQ amministrative, gli atti di differimento ed errata corrige, la circolare operativa, il modulo di domanda e gli atti connessi. Il ricorrente ha chiesto inoltre di essere ammesso alla procedura con valutazione dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e del titolo di abilitazione posseduto. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla domanda cautelare emerge la contestazione dei criteri di computo dell’esperienza professionale e del mancato riconoscimento del titolo di abilitazione. Il TAR ha inoltre rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possibili profili di inammissibilità, poiché le censure non sembrano riguardare clausole immediatamente escludenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, il requisito di esperienza previsto dall’avviso presuppone l’effettivo svolgimento del servizio; inoltre, il titolo di abilitazione di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento risultava, allo stato degli atti, privo di adeguata prova, anche con riguardo alle modalità del suo conseguimento. Il giudice ha lasciato impregiudicati gli eventuali profili di inammissibilità connessi alla natura non escludente delle clausole contestate. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, incluso il fumus boni iuris, ed è stata respinta per l’insufficiente consistenza delle censure a un sommario esame.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure non attengono a clausole escludenti, senza tuttavia definire la questione in sede cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato può essere negata quando, a un sommario esame, le censure non presentino sufficiente fumus boni iuris, anche senza una definizione anticipata degli eventuali profili di inammissibilità del ricorso.
- Quando un bando di progressione verticale richiede una determinata esperienza professionale, il relativo requisito può essere interpretato come riferito all’effettivo svolgimento del servizio, non alla sola decorrenza formale o economica dell’inquadramento, salvo diversa previsione applicabile.
- La valutazione cautelare del possesso di un titolo di abilitazione presuppone che il ricorrente ne fornisca prova adeguata, compresa, ove rilevante, la documentazione relativa alle modalità di conseguimento.
- Le clausole di un bando che non determinano l’immediata esclusione del partecipante, ma incidono soltanto sulla valutazione dei requisiti o dei titoli nell’ambito della procedura, non sono necessariamente clausole escludenti immediatamente impugnabili.
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