Cassazione Penale, Sentenza n. 00964/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari subita dal 21/01/2015 al 09/02/2015 in relazione a gravi indizi di turbata libertà degli incanti (con riferimenti agli artt. 81, comma 2; 110; 61 n.9; 535 c.p. e art. 7 legge 12/07/1991 n.203). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la domanda, censurando la motivazione per violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 314 e 315 c.p.p., sostenendo di avere avuto un ruolo meramente esecutivo e limitato nelle conversazioni intercettate e di non aver mentito in sede di interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente valutato il contesto indiziario a disposizione del giudice della cautela, ritenendo che, pur essendo intervenuta un'assoluzione nel giudizio di cognizione, sussistessero elementi indicativi di una condotta gravemente colposa extraprocessuale del Signoriello nella predisposizione del bando 'su misura' e di una condotta processuale rilevante per mendacio nell'interrogatorio. La Cassazione ha inoltre affermato che non è ammessa in sede di legittimità una mera rivalutazione degli elementi probatori già esaminati e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mendacio dell'indagato, se causalmente rilevante per la misura cautelare, può ostare al riconoscimento della riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma centrale sulla riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza e la modifica normativa sono state interpretate nel senso che il mendacio dell'indagato, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, può escludere il diritto alla riparazione.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento procedurale connesso alla riparazione; la Corte ha valutato la conformità delle valutazioni della Corte territoriale rispetto ai criteri legali per la riparazione.
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato per la correzione di un errore formale nella motivazione della sentenza di merito (annotazione sulla presunta esclusione dell'elemento psicologico), con la precisazione che l'errore formale non inficia la logicità complessiva del provvedimento.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla tutela del diritto di non rispondere; la Corte ha distinto il diritto al silenzio dal mendacio, affermando che la falsa prospettazione di fatti non è assimilabile al silenzio protetto.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
Richiamato per indicare la modifica normativa che ha chiarito l'effetto del mendacio ai fini della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato l'orientamento interpretativo conseguente.
Legge 12 luglio 1991, n. 203 art. 7
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Parte delle norme cui facevano riferimento le accuse penali contestate; citata nel quadro fattuale che ha originato le indagini e la misura cautelare.
Codice penale artt. 81 comma 2, 110, 61 n.9, 535
artt. 81 comma 2; 110; 61 n.9; 535 c.p.
Articoli indicati tra quelli che caratterizzavano il fatto per cui era stato gravemente indiziato il ricorrente; rappresentano il rilievo penale sostanziale dell'indagine iniziale.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto di poter applicare la sanzione accessoria valutando l'atteggiamento del ricorrente.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se permangono elementi che configurano una condotta gravemente colposa extraprocessuale o processuale collegata alla misura cautelare.
- Per i pubblici dipendenti, comportamenti che violano regole deontologiche e che contribuiscono, anche se non decisivamente, alla realizzazione dell'evento illecito possono integrare gravità di colpa idonea a escludere la riparazione.
- Il mendacio in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto all'adozione della misura cautelare, può ostare al riconoscimento della riparazione; esso non è assimilabile al diritto di non rispondere.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o vizio logico-giuridico manifesto, non proporre una mera lettura alternativa delle prove.
- Chi intende ottenere la riparazione deve dimostrare non solo l'inesistenza del fatto penalmente rilevante, ma anche l'assenza di una condotta gravemente colposa e l'assenza di rilevanza causale del proprio comportamento rispetto alla misura cautelare.
- Per i difensori di pubblici dipendenti coinvolti in analoghe indagini è utile documentare la limitatezza del ruolo operativo, la mancanza di poteri decisionali, e produrre elementi che escludano qualsiasi contributo consapevole alla manipolazione di procedure di gara.
- Errori formali o di imprecisione nella motivazione possono essere corretti ex art. 619 c.p.p. se non incidono sulla logicità della decisione; ma tali correzioni non mutano la valutazione sostanziale degli elementi di fatto.
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