Sentenza del 17/02/2017 n. 1451 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Impugnazione - Carattere abusivo di un'operazione - Onere della prova - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la contestazione del carattere abusivo o elusivo di una o più operazioni. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di un disegno elusivo e la manipolazione o alterazione di schemi negoziali ordinari, irragionevoli secondo una normale logica di mercato e finalizzati esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale. Il contribuente deve invece allegare e dimostrare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti rispetto al risparmio d'imposta.
La decisione
Il carattere abusivo dell'operazione deve essere escluso quando le operazioni possono essere spiegate anche da ragioni extrafiscali non marginali. Pertanto, la mera presenza di un risparmio d'imposta non è sufficiente a configurare abuso del diritto: occorre la prova concreta, da parte dell'Amministrazione, del disegno elusivo e dell'irragionevolezza economica delle operazioni, mentre il contribuente può fornire prova contraria indicando valide ragioni economiche alternative o concorrenti.
Norme richiamate
Principio del divieto di abuso del diritto in materia tributaria
Il divieto di comportamenti abusivi non vale ove le operazioni contestate possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta.
Non ogni operazione che produce un vantaggio fiscale è abusiva. L'abuso ricorre solo quando il vantaggio fiscale costituisce il risultato di operazioni prive di valide ragioni economiche e costruite in modo artificioso.
Cassazione civile, sentenza n. 20029/2010
Incombe sull'Amministrazione finanziaria provare sia il disegno elusivo sia le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici [...] Grava, invece, sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti.
La prova è ripartita tra le parti: l'Amministrazione deve provare l'abuso e l'artificiosità dell'operazione, mentre il contribuente deve indicare e documentare le ragioni economiche che la giustificano.
Cassazione civile, sentenza n. 1372/2011
Il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali.
La presenza concreta e non meramente marginale di finalità economiche o commerciali genuine è sufficiente a escludere il carattere abusivo dell'operazione, anche se essa comporta un risparmio fiscale.
Massime di principio
- Il conseguimento di un risparmio d'imposta, da solo, non dimostra l'abuso del diritto.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare sia il disegno elusivo sia l'alterazione artificiosa di schemi negoziali ordinari.
- Il contribuente deve documentare ragioni economiche effettive, alternative o concorrenti rispetto al vantaggio fiscale.
- La presenza di ragioni extrafiscali non marginali, quali esigenze organizzative, commerciali, finanziarie o imprenditoriali, può escludere l'abuso.
- In una situazione analoga è opportuno conservare documenti e spiegazioni anteriori o contestuali all'operazione che dimostrino la sua concreta utilità economica e la coerenza con una normale logica di mercato.
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