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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29698/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto nuovamente il sequestro preventivo del trattore, deducendo violazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione. Sosteneva che il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di commissione di ulteriori reati doveva essere concreto e attuale, mentre l'ordinanza non avrebbe motivato tale requisito; contestava inoltre la mancata motivazione sulla pertinenzialità del bene al reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il ripristino del sequestro richiamando il precedente provvedimento di sequestro (30/12/2019) e rilevando l'uso del trattore nell'immediatezza del fatto (nell'area boschiva oggetto di taglio), la presenza dell'indagato nelle vicinanze e la funzione strumentale del mezzo rispetto al furto di legna. La Corte ha sottolineato che, dovendo il riesame verificare l'eventuale sopravvenienza di elementi idonei a far venir meno le esigenze cautelari, in assenza di tali elementi il Tribunale ha correttamente escluso la revoca. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola l'adozione e la motivazione del sequestro preventivo: il giudice deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari e motivare adeguatamente. Nel caso, è stato ritenuto che il riesame abbia correttamente accertato la persistenza di tali esigenze in assenza di elementi nuovi contrari.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le ordinanze che revocano misure cautelari: l'appello del PM ha legittimato il riesame che ha disposto nuovamente il sequestro.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Indica i vizi che legittimano il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (errori in iudicando/procedendo o vizi motivazionali talmente gravi da rendere nullo l'apparato argomentativo). La Corte ha ritenuto che non ricorressero tali vizi nel caso di specie.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/respinta del ricorso: la Corte ha irrogato euro 3.000,00.

  • Norme sostanziali contestate (reati)

    Riferimento ai reati contestati all'indagato (art. 181 d.lgs. 42/2004; art. 635 c.p. comma 2 n.3; artt. 624 e 625 c.p. nn. 2,5,7) che giustificano l'interesse a mantenere il sequestro di un mezzo strumentale alla commissione dei reati.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo, una volta adottato con motivazione valida, non può essere revocato dal giudice che opera il riesame senza l'indicazione di elementi sopravvenuti che facciano venir meno le esigenze cautelari: il giudice chiamato al riesame deve verificare la presenza di novità e motivare in ordine ad esse.
  • La pertinenzialità del bene al reato e l'uso strumentale del mezzo nella commissione del fatto (es. utilizzo del trattore per taglio/trasporto di legna) sono indici rilevanti per ritenere il periculum in mora e il rischio di commissione di ulteriori reati.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento di riesame che ripristina il sequestro, il ricorrente deve indicare elementi concreti e nuovi sopravvenuti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari; contestazioni generiche sulla 'mancata motivazione' sono spesso inidonee se il riesame ha richiamato e spiegato i precedenti elementi probatori.
  • Il rimedio in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è limitato ai vizi di diritto o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile o assente l'itinerario logico-giuridico: criticità meno radicali non determinano l'accoglimento del ricorso.

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