Cassazione Civile, Ordinanza n. 24691/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia al 60% di una società di capitali, con cui l’Ufficio aveva attribuito alla stessa maggior reddito da partecipazione per l’anno 2005, recuperando IRPEF e addizionali sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extra-contabili accertati in capo alla società. Il ricorso della contribuente contro quell’avviso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardiva costituzione e la sentenza era passata in giudicato. Sulla base di tale quadro l’Ufficio aveva emesso cartelle di pagamento; quella qui impugnata iscriveva a ruolo, in via provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992, i due terzi delle somme relative all’avviso della socia. La contribuente contestava la cartella deducendo: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per asserita genericità, nonostante la riproposizione delle doglianze fosse sufficiente; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, degli artt. 53 Cost. e 2909 c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo riguardava soltanto errori di calcolo derivanti dalla quantificazione dei maggiori utili accertati in capo alla società e che, soprattutto, il giudicato formatosi nel parallelo giudizio promosso dalla società, che aveva portato a una riduzione del maggior imponibile societario, doveva riflettersi sulla pretesa verso la socia; 3) violazione delle norme sul processo tributario e sulla sospensione, lamentando che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del contenzioso sull’accertamento societario presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello non aveva realmente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, avendo invece esaminato il merito, con conseguente difetto di interesse a censurare quel passaggio. Ha accolto il secondo motivo, affermando che l’accertamento societario costituisce il presupposto fattuale e giuridico dell’accertamento del reddito da partecipazione del socio: il giudicato esterno formatosi sul giudizio della società, che aveva annullato in parte i maggiori ricavi extra-contabili, spiega efficacia riflessa anche nei confronti della socia e travolge, nella corrispondente misura, la cartella di pagamento emessa sulla base di quel presupposto venuto meno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
richiamato per contestare la pretesa genericità dei motivi di appello; la Corte rileva però che, in concreto, il giudice di merito non aveva dichiarato l’appello inammissibile, sicché la censura difettava di interesse.
art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
invocato dalla ricorrente per sostenere l’impugnabilità della cartella nei limiti degli errori di calcolo e per collegare la contestazione al presupposto societario.
art. 53 Cost.
usato dalla Corte come parametro per affermare che non è consentito pretendere dal contribuente somme fondate su un maggior reddito societario successivamente venuto meno, poiché ciò violerebbe il principio di capacità contributiva.
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato formatosi nel giudizio sulla società e alla sua riflessa incidenza sulla pretesa verso la socia.
art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
indicato come base dell’iscrizione a ruolo provvisoria dei due terzi delle somme dopo la soccombenza in primo grado nel giudizio sull’avviso di accertamento.
art. 295 c.p.c.
invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio della socia in attesa della definizione della controversia sul presupposto societario.
art. 39 del d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all’art. 295 c.p.c. a sostegno della richiesta di sospensione del processo tributario.
art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per spiegare l’inammissibilità originaria del ricorso avverso l’avviso di accertamento per tardiva costituzione in giudizio.
art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato nel passaggio sul dovere della Corte di prevenire contrasti di giudicati e di conoscere i propri precedenti nell’esercizio della funzione nomofilattica.
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale a carico del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento societario dei maggiori ricavi/ utili extra-contabili costituisce il presupposto fattuale e giuridico dell’accertamento nei confronti del socio; se tale presupposto viene annullato in tutto o in parte con giudicato, l’effetto si riflette anche sulla pretesa verso il socio.
- Il giudicato formatosi nel processo contro la società può spiegare efficacia riflessa nei confronti del socio, anche se questi non è stato parte di quel giudizio, quando la sua posizione dipende dalla situazione giuridica definita nel processo presupposto.
- Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno rilevabile in cassazione può essere considerato anche se formatosi dopo la sentenza impugnata e può essere desunto anche dai precedenti della Corte consultabili d’ufficio.
- L’Amministrazione finanziaria non può mantenere o riscuotere nei confronti del socio importi calcolati sulla base di un accertamento societario successivamente caducato, poiché verrebbe meno la fonte giustificativa della pretesa e si determinerebbe una violazione del principio di capacità contributiva.
- Quando l’impugnazione di una cartella investe somme iscritte a ruolo per effetto di un accertamento presupposto, la sorte del presupposto incide sulla legittimità della cartella nella misura corrispondente al venir meno dell’obbligazione presupposta.
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