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Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - IRES - ADS - agevolazione - attività senza scopo di lucro -dimostrazione - attività commerciale - svolgimento - presunzione - fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un accertamento fiscale per l'anno 2013 derivante da p.v.c. della Guardia di Finanza e verifica ex art. 32 DPR 600/73 che ha ricostruito un reddito d'impresa. L'Ufficio ha ritenuto che l'ASD non avesse i requisiti di ente non commerciale e che in concreto svolgesse attività commerciale, negando l'agevolazione IRES/IRPEF prevista dall'art. 148 TUIR e contestando anche posizioni IVA. Elementi indicativi della natura commerciale rilevati dall'Ufficio e condivisi dal Collegio: cariche sociali stabili presso gli stessi soggetti, erogazione di emolumenti a membri del consiglio direttivo senza delibere assembleari o motivazioni specifiche, assenza di corretta tenuta del libro soci e verbali assembleari, mancata approvazione dei rendiconti consuntivi e approvazione del bilancio solo dal consiglio direttivo, mancato riporto in bilancio dell'avanzo di gestione, rilevanti spese a terzi in contrasto con lo statuto che prevede prevalentemente attività volontaria, e rimborsi tutti dello stesso importo appena sotto la soglia di tassabilità IRPEF.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la controversia dovesse essere decisa sulla natura dell'ente: l'agevolazione di cui all'art. 148 TUIR dipende dall'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro e l'onere della prova grava sulla contribuente. Alla luce degli elementi e degli indizi prodotti e della documentazione carente o contraddittoria, è stato accertato lo svolgimento di attività di natura commerciale sotto 'schermo' associativo. Di conseguenza l'istanza subordinata di esenzione IVA per attività di scuola di danza è stata respinta. L'Associazione è stata condannata alle spese di giudizio e liquidata in euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    L'agevolazione fiscale per le associazioni non lucrative si applica solo se l'ente effettivamente svolge attività senza fine di lucro e rispetta le clausole statutarie sulla vita associativa; l'onere della prova circa la natura non commerciale grava sulla contribuente.

  • art. 32 DPR 600/1973

    Norma che disciplina le attività di verifica fiscale e costituisce il fondamento procedurale dell'accertamento operato dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza.

  • art. 69 comma 2 TUIR

    Riferimento alla soglia di rilevanza fiscale dei rimborsi; nel caso specifico la coerente erogazione di rimborsi tutti dello stesso importo appena inferiori alla soglia è stata considerata indizio di elusione e di pagamenti riconducibili a reddito.

  • art. 90 comma 18 lett. e) Legge 289/2002

    Prescrive clausole di democraticità nella vita associativa; la mancata prova delle modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee è elemento contrario alla natura associativa richiesto per le agevolazioni.

  • D.Lgs. 546/1992

    Normativa sul processo tributario citata in relazione alle istanze di sospensione e alla condanna alle spese; disciplina anche la cauzione in caso di sospensione.

  • Cass. ord. n. 31427/2019, Cass. n. 16449/2016, Cass. n. 4872/2015 (giurisprudenza)

    Principi di diritto consolidati: l'affiliazione a CONI o la veste formale non bastano a garantire le agevolazioni; occorre l'effettivo svolgimento dell'attività senza fine di lucro e l'osservanza delle clausole statutarie inerenti la vita associativa.

Massime di principio

  • L'agevolazione prevista dall'art. 148 TUIR non dipende solo dalla forma giuridica ma dall'effettiva natura non commerciale dell'attività; il contribuente ha l'onere di provarlo.
  • Indizi che possono portare a qualificare un'ASD come impresa commerciale: permanenza prolungata degli stessi organi, mancanza di rotazione, pagamenti regolari a dirigenti senza delibere e motivazioni, rimborsi uniformi e calibrati sotto soglie fiscali, consistente acquisto di prestazioni da terzi in contrasto con lo statuto di attività volontaria, mancata documentazione delle assemblee e delibere, mancata approvazione dei rendiconti consuntivi o mancato reinvestimento degli avanzi.
  • Per ottenere esenzioni IVA specifiche (es. scuole di ballo) occorre provare l'effettivo esercizio regolare dell'attività rilevante; non è sufficiente invocare la qualifica associativa.
  • Mantenere documentazione rigorosa è determinante: libro soci completo, verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, convocazioni documentate, rendiconti preventivi e consuntivi approvati, delibere che giustifichino emolumenti e rimborsi, evidenza del reinvestimento degli avanzi e prevalenza dell'apporto volontario dei soci.
  • Pagamenti ai dirigenti o rimborsi concordati su importi uguali e vicino a soglie di esenzione fiscale vanno evitati o, se inevitabili, devono essere adeguatamente motivati e documentati per non costituire indizi di distribuzione di utili o di natura lucrativa.

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