Cassazione Civile, Ordinanza n. 20264/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società poi fallita e da alcuni fideiussori contro un ex amministratore della società, il coniuge di quest'ultimo e la figlia, in relazione a un atto di compravendita del 13 settembre 2012 che includeva una donazione indiretta a favore della figlia. I ricorrenti originari deducevano la lesione delle proprie ragioni creditorie: la società vantava un credito da lodo arbitrale per responsabilità da mala gestio verso l'ex amministratore; i fideiussori vantavano un credito di regresso per somme versate o da versare in forza di garanzie prestate. Il tribunale aveva accolto l'azione revocatoria, ma la corte d'appello aveva poi rigettato la domanda proposta dal fallimento della società, confermando invece quella dei fideiussori. In Cassazione il fallimento ha dedotto, con due motivi, che la corte territoriale avesse erroneamente preteso un dolo specifico o comunque non avesse correttamente applicato il criterio della dolosa preordinazione per gli atti anteriori al credito; il resistente, ex amministratore, ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, contestando tra l'altro la ritenuta non impugnazione della scientia damni, la valutazione degli indizi, l'eventus damni, la motivazione sulla consistenza del debito residuo e l'apprezzamento degli esiti della c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del fallimento sia il ricorso incidentale dell'ex amministratore. Sul motivo principale ha preso atto che la corte d'appello aveva effettivamente applicato un criterio non più conforme all'orientamento delle Sezioni Unite sopravvenute, ma ha ritenuto che, alla luce di Cass. S.U. 27 gennaio 2025 n. 1898, per l'azione revocatoria relativa ad atto anteriore al sorgere del credito l'elemento soggettivo richiesto sia la dolosa preordinazione intesa come dolo specifico, non bastando la mera consapevolezza del pregiudizio. Quanto ai motivi incidentali, ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi perché non autosufficienti, eccedenti il devolutum o sostanzialmente fattuali; ha rigettato anche il quinto, rilevando che la corte territoriale aveva richiamato la c.t.u. come risposta esauriente alle critiche. Le spese sono state compensate integralmente tra tutte le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, l'azione revocatoria richiede la 'dolosa preordinazione', intesa dalle Sezioni Unite come dolo specifico: l'atto deve essere stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione per pregiudicare la futura esecuzione, e se l'atto è oneroso il terzo deve conoscere tale intento specifico.
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie.
art. 329 c.p.c.
La valutazione dell'acquiescenza parziale dipende dal contenuto effettivo del devolutum; il ricorso incidentale è stato ritenuto non autosufficiente nel dimostrare che il capo relativo alla scientia damni fosse stato effettivamente impugnato.
artt. 2729 e 2901 c.c.
La critica agli indizi utilizzati per provare i presupposti dell'azione revocatoria, quando mira alla sola rivalutazione del materiale probatorio, è inammissibile.
artt. 1946 e 1954 c.c.
Il regresso del fideiussore/cofideiussore è collegato ai presupposti dell'obbligazione di garanzia e ai rapporti interni tra coobbligati; tuttavia la doglianza sul quantum del credito di regresso, se diretta a contestare la valutazione delle risultanze, resta questione di fatto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura sull'uso delle prove e della consulenza tecnica è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ex art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. avente ad oggetto un atto anteriore al sorgere del credito, la 'dolosa preordinazione' richiede un dolo specifico: l'atto deve essere compiuto in funzione del futuro sorgere dell'obbligazione e con l'intento di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore futuro.
- Se l'atto è a titolo oneroso, oltre al dolo specifico del debitore è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dell'intento specificamente pregiudizievole perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
- Le censure che contestano la valutazione degli indizi, dell'eventus damni o del quantum del credito, quando non si confrontano in modo puntuale con il contenuto della sentenza impugnata e dell'atto di appello, sono inammissibili per difetto di autosufficienza o perché risolte in una richiesta di nuovo esame del merito.
- La dedotta nullità per motivazione apparente non sussiste quando la corte di merito richiami, anche implicitamente, la consulenza tecnica d'ufficio e gli esiti del passivo fallimentare come base della decisione, rendendo comprensibile il percorso logico seguito.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare un effettivo uso di prove non introdotte o la totale sottrazione della prova al suo regime legale.
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