Cassazione Penale, Ordinanza n. 01408/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30 aprile 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano meramente riproduttivi di censure già formulate e già disattese in appello: in particolare, la configurabilità del delitto di resistenza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non confrontate in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato e respinto le stesse questioni con argomenti giuridici ritenuti corretti.
Norme richiamate
art. 61 c.p.
Richiamato indirettamente attraverso il tema della recidiva e delle circostanze aggravanti/attenuanti, ma senza un'esplicita citazione normativa nel testo fornito; non è possibile attribuire una specifica interpretazione normativa dal solo estratto.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito aveva già adeguatamente motivato e che la Cassazione non ritiene censurato in modo ammissibile.
art. 337 c.p.
Il ricorso contestava la configurabilità del delitto di resistenza; dal testo emerge solo che tale profilo era già stato vagliato e disatteso in appello, senza ulteriore approfondimento nel provvedimento di legittimità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto per il ricorso inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito non è sufficiente se non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il controllo della Cassazione non consente una mera reiterazione delle doglianze di merito su configurabilità del reato, attenuanti generiche o recidiva quando la decisione impugnata abbia già fornito una risposta giuridicamente congrua.
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