Cassazione Penale, Sentenza n. 7018/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 18/06/2024 che aveva respinto l'opposizione al decreto del Magistrato di Sorveglianza n.4699/23. Oggetto: rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa al procedimento n.2968/2021 SIUS. Il ricorrente contestava (i) il rilievo del difetto di autenticazione della firma, (ii) la mancata valutazione/assunzione probatoria di documenti e provvedimenti di altri uffici giudiziari e di una informativa della Guardia di Finanza che attestavano la sua condizione di non abbiente, e (iii) la errata applicazione della presunzione di reddito di cui all'art.76, comma 4-bis, DPR 115/2002, con violazione dei principi costituzionali e della giurisprudenza (Corte Cost. n.139/2010). Sosteneva che i provvedimenti favorevoli emessi da altri uffici e le produzioni documentali fossero idonei a superare la presunzione legale e che il giudice non avesse svolto adeguati accertamenti istruttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza fosse impugnabile in cassazione soltanto per violazione di legge e non per mera critica alla motivazione; ha altresì ritenuto che non ricorresse una carenza motivazionale assoluta. Ha confermato che l'art.76, comma 4-bis, DPR 115/2002 instaura una presunzione relativa (come chiarito dalla Corte Costituzionale) che, nel caso concreto, non è stata superata dalle produzioni documentali. Il Tribunale aveva motivatamente considerato il ruolo apicale del ricorrente nella cosca, la perdurante attività criminale e il rischio di intestazioni fittizie a terzi, nonché il fatto che le attestazioni prodotte non trattavano redditi illeciti potenzialmente occultati. È stata riaffermata la non vincolatività dei provvedimenti di altri uffici in procedimenti diversi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per le censure di violazione di legge; la Corte rileva che i motivi prospettati erano, in sostanza, lamentela di motivazione e non vizio di legge comprovabile ai sensi dell'art.606.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto che le censure attinenti alla motivazione integrassero una violazione di legge rilevante per cassazione.
art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio di legge dedotto.
art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002
La norma instaura una presunzione relativa di abbienza per determinate categorie (esponenti di associazioni criminali). La Corte conferma la natura relativa della presunzione (richiamando la giurisprudenza costituzionale) e ritiene che, alla luce degli elementi di fatto, nel caso concreto la presunzione non sia stata superata dalle produzioni documentali.
art. 99 DPR 115/2002
La disposizione disciplina l'opposizione al decreto di diniego del gratuito patrocinio; la Corte afferma che l'ordinanza che decide tale opposizione è impugnabile in cassazione solo per violazione di legge (comma 4).
art. 95 DPR 115/2002
Riferita dalla Corte in tema di accertamento del reddito imponibile: l'accertamento deve essere condotto in sede penale in contraddittorio e con le regole probatorie, non potendo valutazioni amministrative o tributarie sostituirsi all'autonomia del giudice penale.
artt. 3, 24, commi 2 e 3, 97 e 111 Costituzione
Richiamati dal ricorrente per sostenere violazioni dei principi costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, buon andamento). La Corte, però, ha ritenuto che l'applicazione della presunzione e la motivazione del Tribunale non violassero tali principi nel caso concreto.
sentenza Corte Costituzionale n. 139/2010
Ricordata dal ricorrente per sottolineare che l'art.76, comma 4-bis non poteva escludere la possibilità di prova contraria. La Corte di Cassazione conferma che la presunzione è relativa (coerente con la pronuncia costituzionale) ma ritiene che i documenti prodotti non abbiano validamente superato la presunzione nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze che decidono opposizioni avverso provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato è ammissibile principalmente per violazione di legge; le censure esclusivamente motivazionali sono spesso inammissibili salvo carenza motivazionale assoluta.
- La presunzione di abbienza prevista dall'art.76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è di natura relativa: può essere superata da prove contrarie, ma tali prove devono essere effettivamente idonee a confutare il sospetto di redditi illeciti; provvedimenti di altri uffici giudiziari non hanno efficacia vincolante e non costituiscono automaticamente prova risolutiva.
- Le attestazioni di autorità quali la Guardia di Finanza o provvedimenti di altri magistrati possono contribuire alla difesa ma, se non affrontano espressamente il rischio di intestazioni fittizie o redditi di origine illecita, possono risultare insufficienti per superare la presunzione connessa a ruoli apicali in organizzazioni criminali.
- Il giudice può valutare anche massime di esperienza e circostanze connesse al ruolo e alla storia criminale dell'interessato; tali argomentazioni, se logicamente motivate, non sono sindacabili in cassazione sul piano della mera critica della motivazione.
- In casi analoghi è consigliabile produrre prove specifiche e documentazione diretta sui redditi e sui movimenti patrimoniali (es. documentazione bancaria, visure patrimoniali estese, indagini economiche), chiedere specifici accertamenti istruttori e, se si pensa ad un rimedio in cassazione, focalizzare i motivi su questioni di diritto ben individuabili.
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