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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. 143 del 26.02.2026 e atti presupposti consequenziali e connessi emessi dal Comune di Caravaggio.

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e dell'immobile, adottata a seguito dell'accertata inottemperanza a ordinanze di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale n. 143 del 26 febbraio 2026 e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che l'inottemperanza alle ordinanze di demolizione non fosse loro imputabile, perché avevano ceduto l'immobile al controinteressato il 7 giugno 2022, prima della contestazione degli abusi, e non ne avevano quindi la disponibilità né materiale né giuridica nel termine assegnato per la demolizione. Hanno inoltre contestato la qualificazione dell'abuso e l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ravvisato il fumus boni iuris almeno con riferimento alla non imputabilità ai ricorrenti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. La disponibilità materiale e giuridica dell'immobile mancava nel termine per ottemperare, sicché i ricorrenti non avrebbero potuto eseguire la demolizione. Il successivo rientro nella titolarità del bene, determinato dalla sentenza civile che ha dichiarato nullo il contratto di compravendita, non elimina tale non imputabilità, poiché l'acquisizione prevista dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 ha natura sanzionatoria e presuppone una chiara volontà di non eseguire l'ordine, esercitabile soltanto da chi disponga effettivamente del bene. La pendenza prospettata dell'appello contro la sentenza civile mantiene inoltre reversibile la situazione proprietaria, mentre la demolizione avrebbe carattere definitivo. Ritenuto sussistente anche il periculum, il Tribunale ha sospeso la determinazione nella parte relativa al passaggio della proprietà a favore del Comune, mantenendo la situazione invariata fino alla decisione di merito, fissata per il 17 febbraio 2027. Ha ordinato ai ricorrenti di regolarizzare, entro il 12 luglio 2026 e a pena di inammissibilità della trattazione di merito, la procura priva di asseverazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione gratuita dell'immobile e delle opere abusive ha natura sanzionatoria e presuppone l'imputabilità dell'inottemperanza, nonché la concreta possibilità, materiale e giuridica, di eseguire l'ordine di rimessione in pristino.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare collegiale esaminata dal Tribunale.

  • art. 44 c.p.a.

    Consente di disporre la regolarizzazione della procura irregolare, assegnando un termine perentorio rilevante ai fini dell'ammissibilità della trattazione del ricorso nel merito.

  • art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021

    Richiede l'asseverazione della procura depositata in giudizio; la sua mancanza ha imposto la regolarizzazione.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 380/2001, avendo natura sanzionatoria, presuppone che l'inottemperanza all'ordine di demolizione sia imputabile al destinatario quale espressione di una volontà di non eseguire l'ordine.
  • La concreta disponibilità materiale e giuridica dell'immobile nel termine assegnato per la demolizione costituisce condizione necessaria per l'imputabilità dell'inottemperanza e, quindi, per l'acquisizione della proprietà a favore del Comune.
  • Chi non dispone effettivamente del bene non può essere sanzionato con la perdita della proprietà per non avere eseguito un ordine di demolizione che non era concretamente in grado di attuare.
  • Il successivo acquisto o riacquisto della titolarità del bene non sana retroattivamente l'originaria impossibilità di ottemperare, quando nel termine assegnato il soggetto non aveva la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile.
  • In sede cautelare, quando l'acquisizione della proprietà produrrebbe effetti potenzialmente irreversibili e la situazione proprietaria è ancora incerta per la pendenza di un giudizio, il bilanciamento degli interessi può giustificare la sospensione del trasferimento al Comune fino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

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