Ordinanza n. 2543/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024. Ai fini della verifica della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha prodotto una mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione via PEC. Il documento non rendeva cliccabili né comunque verificabili gli atti allegati alla PEC, impedendo al Collegio di accertare quale titolo esecutivo fosse stato concretamente notificato al Ministero e, conseguentemente, se fosse decorso il termine dilatorio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare, nelle forme previste dall'art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, la prova della notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo azionato. Il deposito dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere verificato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo; occorre quindi che la prova della notificazione consenta di identificare concretamente l'atto notificato.
art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
La prova della notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo deve essere depositata nelle forme previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la decorrenza del termine dilatorio per il pagamento da parte di una pubblica amministrazione dipende dalla notificazione del titolo esecutivo, la parte deve fornire una prova della notificazione idonea a consentire al giudice di identificare l'atto concretamente notificato.
- La mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna PEC, priva degli allegati notificati in formato verificabile o cliccabile, non consente di dimostrare adeguatamente quale titolo esecutivo sia stato notificato e può rendere necessaria un'integrazione istruttoria.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare alla parte ricorrente il deposito, entro un termine assegnato, della documentazione informatica necessaria a verificare la notificazione del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →