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Ordinanza

Ordinanza n. 2543/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202504765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 201/2024. Ai fini della verifica della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha prodotto una mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione via PEC. Il documento non rendeva cliccabili né comunque verificabili gli atti allegati alla PEC, impedendo al Collegio di accertare quale titolo esecutivo fosse stato concretamente notificato al Ministero e, conseguentemente, se fosse decorso il termine dilatorio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare, nelle forme previste dall'art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, la prova della notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo azionato. Il deposito dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere verificato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo; occorre quindi che la prova della notificazione consenta di identificare concretamente l'atto notificato.

  • art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    La prova della notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo deve essere depositata nelle forme previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decorrenza del termine dilatorio per il pagamento da parte di una pubblica amministrazione dipende dalla notificazione del titolo esecutivo, la parte deve fornire una prova della notificazione idonea a consentire al giudice di identificare l'atto concretamente notificato.
  • La mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna PEC, priva degli allegati notificati in formato verificabile o cliccabile, non consente di dimostrare adeguatamente quale titolo esecutivo sia stato notificato e può rendere necessaria un'integrazione istruttoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare alla parte ricorrente il deposito, entro un termine assegnato, della documentazione informatica necessaria a verificare la notificazione del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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