Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08258/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che si dichiarava cessionario di un credito originariamente vantato da una società verso il ricorrente. Il ricorrente aveva proposto opposizione sostenendo che gli assegni posti a base del credito erano stati emessi non come debito autonomo, ma a garanzia dell'obbligazione di restituzione di un finanziamento concesso a una società da lui amministrata; poiché tale debito principale sarebbe stato poi estinto dalla società debitrice, anche la garanzia si sarebbe estinta e il credito ceduto sarebbe stato inesistente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della cessione del credito per inesistenza/impossibilità dell'oggetto e per mancata cessione del credito principale verso il debitore originario, invocando la rilevabilità d'ufficio della nullità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. e difetto totale di motivazione, lamentando che la corte d'appello non avesse ammesso le prove testimoniali richieste e avesse omesso di spiegare adeguatamente il mancato riconoscimento dell'estinzione del debito garantito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la prospettata nullità della cessione presupponeva l'allegazione, nei gradi di merito, di fatti univoci idonei a dimostrare che si trattasse di una fideiussione in senso proprio e non di un impegno autonomo di pagamento; tale base fattuale non risultava chiaramente acquisita, né la sentenza impugnata prendeva una posizione inequivoca in tal senso. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la corte territoriale aveva dato una motivazione congrua sul mancato raggiungimento della prova dell'estinzione del debito principale, valorizzando la documentazione in atti e ritenendo superflue le prove testimoniali; inoltre la censura tendeva in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che le censure formulate mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, non un vero vizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione non è configurabile quando la censura investe la complessiva valutazione delle risultanze processuali e tende a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione è ritenuta sufficiente perché la corte d'appello ha esplicitato le ragioni della decisione sulla base delle prove documentali acquisite.

  • art. 1418 c.c.

    è richiamato per sostenere la nullità della cessione del credito, ma la Corte non accede alla censura per difetto del necessario presupposto fattuale.

  • art. 1346 c.c.

    viene invocato per l'asserita inesistenza/impossibilità dell'oggetto della cessione, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancanza di allegazioni univoche.

  • art. 1263 c.c.

    è richiamato in relazione alla cessione del credito; la Corte osserva che non risultava dimostrato che oggetto della cessione fosse una fideiussione in senso proprio e non un autonomo impegno di pagamento.

  • art. 1421 c.c.

    è invocato per la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte precisa che ciò presuppone fatti costitutivi ritualmente allegati.

  • art. 1957 c.c.

    è menzionato dalla difesa del ricorrente nel giudizio di merito come possibile causa di estinzione della garanzia, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è la norma processuale sulla base della quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La nullità del negozio di cessione del credito per inesistenza o impossibilità dell'oggetto può essere scrutinata anche in cassazione, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano ritualmente allegati nei gradi di merito e la sentenza impugnata consenta di apprezzarne la ricorrenza.
  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto come un impegno autonomo di pagamento o una garanzia atipica, e non come fideiussione in senso tecnico, non è possibile inferire automaticamente la nullità della cessione per mancata cessione del credito principale.
  • La censura che contesta la valutazione delle prove e chiede una diversa ricostruzione dei fatti integra un tentativo di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
  • La motivazione è sufficiente se il giudice di merito indica le prove documentali decisive e spiega perché esse rendano superflue le prove testimoniali richieste.
  • L'art. 115 c.p.c. non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca prevalenza ad alcune risultanze probatorie rispetto ad altre; occorre una vera utilizzazione di prove non dedotte o una decisione fondata su fatti non provati.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImplicazioni processuali delle prove
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.