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Sentenza

Sentenza n. 8721/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex articolo 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con Legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui all’articolo 2 prevede: “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; 2 b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale. 2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.”, per quanto non contempla, altresì, i partecipanti al concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che abbiano sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge ed abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova preselettiva; b) del citato art. 2 nella parte in cui stabilisce: “Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; 3 d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte”, per quanto non prevede, altresì, i ricorsi proposti, per l’annullamento del concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, da coloro i quali abbiano sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge ed abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova preselettiva; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, adottato ai sensi dell’articolo 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Giustizia amministrativa202312065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 107 dell’8 giugno 2023 e disposizioni legislative presupposte, nella parte in cui limitano l’accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici ai partecipanti al concorso del 2017 e non lo estendono ai partecipanti al concorso del 2011 con contenzioso pendente sul mancato superamento della prova preselettiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, partecipanti al concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2011 e titolari, alla data del 28 febbraio 2023, di contenziosi pendenti relativi al mancato superamento della prova preselettiva, hanno impugnato il decreto ministeriale attuativo della disciplina speciale introdotta dall’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023. Hanno contestato la mancata inclusione nella procedura riservata di reclutamento, sostenendo che la limitazione ai partecipanti al concorso del 2017 fosse discriminatoria e irragionevole. Il primo e il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, legalità ed economicità, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Con il terzo motivo è stata prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., chiedendo eventualmente la rimessione della questione alla Corte costituzionale. In sede cautelare, l’istanza è stata respinta per assenza di fumus boni iuris, in ragione del carattere eccezionale della disciplina e dell’impossibilità di estenderla a soggetti non espressamente contemplati, nonché per carenza di periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità del decreto ministeriale e della disciplina legislativa presupposta. Il Collegio ha preso atto dell’istanza depositata il 27 febbraio 2026, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre, tra l’altro, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, mentre la seconda presuppone un’attività successiva dell’amministrazione integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto dell’esito complessivo e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, anche per dichiarazione della parte, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Disciplina speciale del corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservata a determinate categorie di partecipanti al concorso del 2017.

  • artt. 3, 33, 51 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dai ricorrenti a sostegno delle censure di uguaglianza, accesso agli uffici pubblici, istruzione, imparzialità e buon andamento; non esaminati nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone che l’attività successiva della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato, mentre la prima può derivare anche dalla mera perdita dell’interesse processuale dichiarata dal ricorrente.
  • La disciplina eccezionale che ammette determinate categorie di candidati a una procedura riservata non può essere estesa in via interpretativa a soggetti non espressamente contemplati; tale questione, tuttavia, non è stata definitivamente decisa nel merito dalla sentenza, essendo stata già oggetto della valutazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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