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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14352/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di stato passivo, della domanda di ammissione di un credito di euro 21.723,13, corrispondente al saldo di una fattura emessa per servizi di consulenza aziendale asseritamente resi durante un concordato preventivo e richiesto in prededuzione. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata l’esecuzione delle prestazioni e il titolo contrattuale: non risultavano un contratto o una lettera di incarico sottoscritta, le e-mail prodotte non erano considerate equivalenti a scritture private, e la prova testimoniale era stata ritenuta inammissibile o irrilevante. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, in cinque motivi, violazione degli artt. 1350 e 1655 c.c., degli artt. 2721 e ss. e 2725 c.c. con l’art. 115 c.p.c., degli artt. 244 e ss. c.p.c., degli artt. 2712 c.c., 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 2729 c.c., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse errato nel pretendere una prova documentale del contratto e nel negare ingresso alle prove testimoniali e documentali offerte, nonché nel valutare le risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi quattro motivi tendevano, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito sulla prova del credito e sulla valutazione delle risultanze documentali e testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, alcuni motivi erano formulati in modo generico o non autosufficiente, perché non indicavano compiutamente i capitoli di prova, la decisività della prova testimoniale o un vero fatto storico omesso. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile anche per astratta formulazione, poiché veicolava una censura di insufficienza della motivazione non più proponibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i fatti rilevanti su cui fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Occorre il deposito e il richiamo puntuale degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza relativa alla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la valutazione di merito delle prove, salvo i limiti del sindacato sulla violazione di legge.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta, ma la Corte non accoglie la censura perché non centrata sulla ratio decidendi.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come appalto di servizi; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2721 c.c.

    Le censure sulla prova testimoniale sono state ritenute generiche e non autosufficienti.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato per contestare i limiti alla prova testimoniale, ma la Corte ha reputato inammissibile la doglianza per difetto di specificità.

  • art. 2712 c.c.

    La censura sull’efficacia probatoria di documenti informatici o riprodotti è stata reputata diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale non è stata utilmente censurata per genericità dei capitoli di prova.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro motivazionale, ma la Corte ha escluso un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata ricondotta a un lamentato difetto di motivazione non più deducibile nei termini prospettati.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza subordinata sulle presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché diretta a un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l’ambito applicativo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge una valutazione di merito sulla prova del credito, se la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
  • La censura per omessa ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i capitoli di prova, la loro decisività e il loro effettivo mancato esame.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non basta lamentare insufficienza, illogicità o incompletezza della motivazione.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La mancanza di autosufficienza e specificità del ricorso comporta l’inammissibilità delle censure che richiedono la ricostruzione degli atti processuali o dei documenti posti a fondamento della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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