Sentenza n. 853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che, accogliendo il ricorso per l'esecuzione del giudicato relativo all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 800,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, già ricorrente vittoriosa nel giudizio di ottemperanza, ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite. Ha dedotto che il TAR, pur avendo integralmente accolto la domanda di esecuzione del giudicato, avrebbe liquidato le spese in misura largamente inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Secondo l'appellante, l'importo di euro 800,00 sarebbe stato apodittico, simbolico e lesivo del decoro professionale, in violazione della disciplina sui compensi professionali, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c. Ha chiesto la riforma del capo sulle spese e la liquidazione di euro 3.613,00, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto corretta la liquidazione di euro 800,00 effettuata dal TAR, richiamando precedenti della stessa Sezione su controversie analoghe. La quantificazione delle spese costituisce espressione del potere discrezionale del giudice, il quale deve motivare specificamente solo quando si discosti dalla regola della soccombenza; resta comunque vietata l'attribuzione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Nel caso concreto, l'importo è stato ritenuto congruo perché la controversia riguardava un'unica questione giuridica, il mancato pagamento di un credito pecuniario definito, e presentava elevata serialità e assenza di particolare complessità. La serialità, pur non costituendo un'eccezione formalmente prevista al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella riduzione del compenso parametrico quale indice del minor impegno difensivo. Il richiamo a una precedente decisione favorevole all'aumento delle spese è stato ritenuto inconferente, trattandosi di una diversa controversia concernente il silenzio-inadempimento sul riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all'estero. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la costituzione meramente formale del Ministero e per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato nella sentenza per fondare la decisione sulla liquidazione delle spese.
D.M. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
I parametri assicurano la proporzione tra prestazione professionale e compenso, ma consentono di valorizzare la non complessità e la serialità della controversia nella concreta quantificazione.
D.M. 147/2022
Modifica i parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi professionali; non impedisce al giudice di determinare il compenso in relazione all'effettivo impegno difensivo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dall'appellante a sostegno dell'asserita inderogabilità dei minimi tariffari; il Consiglio di Stato non ha ritenuto violata la disciplina sulle spese.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dall'appellante in relazione alla congruità e al decoro del compenso professionale; il giudice ha escluso che la somma liquidata fosse simbolica o lesiva del decoro.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice; una motivazione specifica è necessaria soprattutto quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza, mentre non è consentita la liquidazione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale.
- La serialità del contenzioso e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate dal giudice per ridurre concretamente il compenso rispetto ai valori medi dei parametri forensi, in quanto indici di un minore impegno difensivo.
- Il rispetto dei parametri forensi richiede una commisurazione proporzionata all'importanza dell'opera e all'attività effettivamente svolta, ma non impone necessariamente la liquidazione dei valori medi o dell'importo richiesto dalla parte.
- In un giudizio di ottemperanza fondato su un credito pecuniario definito e caratterizzato da un'elevata serialità, la liquidazione di un compenso contenuto può essere ritenuta congrua se non risulta meramente simbolica e riflette la limitata complessità e il ridotto impegno professionale richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →