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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31105/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per furto. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la censura veniva ritenuta inammissibile perché non correlata alle ragioni della decisione impugnata e sostanzialmente riproduttiva di questioni già disattese in appello. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando elementi di natura personale ritenuti decisivi, senza bisogno di esaminare analiticamente tutti gli altri elementi prospettati dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati o non si correlano alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nel merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individua elementi personali o processuali ritenuti decisivi, senza necessità di un esame analitico di ogni circostanza allegata dalle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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