Cassazione Civile, Ordinanza n. 39331/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro l’annullamento di una cartella/atto di recupero emesso ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La controversia nasce dal disconoscimento di un credito d’imposta per incremento occupazionale: secondo il giudice regionale, la verifica della debenza del credito avrebbe richiesto valutazioni di merito e un previo contraddittorio, mentre l’Ufficio aveva prodotto solo un estratto telematico di comunicazione, ritenuto insufficiente a provare l’adempimento. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 6 L. 212/2000, sostenendo che, quando il credito non risulta dai dati della dichiarazione, il controllo automatizzato e il recupero sono legittimi senza previo avviso di recupero o contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e, per l’IVA, ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 è legittimo quando la contestazione di detrazioni o crediti deriva dal riscontro cartolare dei dati dichiarati e delle loro incongruenze, senza implicare valutazioni giuridiche o istruttorie. Nel caso concreto, il credito d’imposta per incremento occupazionale era stato disconosciuto perché non indicato nel quadro RU della dichiarazione, sicché la non spettanza emergeva direttamente dai dati dichiarativi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero della maggiore imposta quando la non spettanza del credito o l’incongruenza emergono dai dati dichiarati, senza necessità di un previo avviso di recupero se non sono richieste valutazioni di merito.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato in via sistematica come norma parallela al controllo automatizzato in materia IVA, applicabile ai controlli cartolari basati sui dati dichiarati.
art. 6 L. n. 212/2000
invocato dal contribuente e disatteso dalla Corte, che ha ritenuto non necessario il previo contraddittorio quando il recupero deriva da mero riscontro cartolare dei dati della dichiarazione.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato della dichiarazione è legittimo quando la pretesa fiscale deriva da un riscontro meramente cartolare dei dati dichiarati e delle incongruenze oggettive emergenti dalla stessa dichiarazione.
- Il disconoscimento di un credito d’imposta è consentito in sede di controllo automatizzato se la sua non spettanza risulta dall’omessa indicazione del credito nei quadri dichiarativi richiesti, senza che siano necessarie valutazioni discrezionali o istruttorie.
- In presenza di un recupero basato esclusivamente sui dati della dichiarazione, non è necessario un previo avviso di recupero né un contraddittorio preventivo.
- La legittimità del controllo automatizzato dipende dalla natura oggettiva e formale della contestazione: se manca ogni apprezzamento di merito, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta è consentita.
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