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Sentenza

Sentenza del 25/03/2022 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

La legittimità dell'iscrizione ipotecaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impotestazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per deficit motivazionale e probatorio dell'atto; censura della mancata indicazione dettagliata del patrimonio immobiliare da asservire (subalterni catastali ecc.) e violazione del criterio distributivo dell'onere della prova (richiami a artt. 36 e ss. D.Lgs. n.546/92, artt. 112, 132 c.p.c.). L'appellante lamentava che la comunicazione non fosse sufficientemente motivata e non consentisse di valutare la legittimità dell'iscrizione.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto inammissibile il gravame perché si limitava a riprodurre testualmente i rilievi del primo grado senza 'dialogare' con la motivazione della sentenza impugnata. Sul merito ha osservato che, ai sensi dell'art. 77 comma 2‑bis del D.P.R. n.602/1973 e della giurisprudenza di legittimità richiamata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura meramente informativa e non richiede contenuto motivazionale oltre all'indicazione dell'importo e del titolo. La Commissione ha quindi confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di gravame (liquidate in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali). Inoltre è stato osservato che non è stato convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate, titolare del credito, il che impedisce di sindacare in questa sede la legittimità del credito stesso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 77 comma 2‑bis; artt. 76 e 77

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto meramente informativo e non richiede contenuto motivazionale oltre all'indicazione dell'importo dovuto e del titolo; per la valutazione della legittimità dell'iscrizione è sufficiente l'indicazione del valore del credito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 52 (ricorso), artt. 36 e ss. (richiamati dall'appellante)

    Norme relative alla procedura di impugnazione tributaria; l'appello deve riportare censure specifiche e 'dialogare' con le motivazioni della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • Codice Civile

    Principio di responsabilità patrimoniale generale: il creditore può scegliere quali beni sottoporre a esecuzione forzata, il che giustifica la possibilità di iscrivere ipoteca senza l'obbligo di dettagli ulteriori sul patrimonio immobiliare del debitore.

  • Cass. Ordinanza n. 24258/2014

    Conferma che l'affermazione secondo cui l'iscrizione ipotecaria è atto preordinato all'espropriazione immobiliare non impone particolari obblighi motivazionali nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione civile, Sez. VI, 15/03/2021, n. 7233

    Cass. Civ. Sez. VI, 15/03/2021, n.7233

    Richiamata a sostegno del principio che il creditore può scegliere i beni da sottoporre a esecuzione; rafforza l'assenza di obblighi motivazionali particolari nella fase del preavviso.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973) è un atto meramente informativo: è sufficiente indicare l'importo dovuto e il titolo; non è richiesto un contenuto motivazionale analitico né l'elencazione dettagliata dei beni immobili da asservire.
  • Per censurare efficacemente una iscrizione ipotecaria occorre impugnare la legittimità del credito nel merito (ad esempio rilevando errori nell'importo, pagamenti intervenuti, prescrizione, incompetenza soggettiva) e, se necessario, convenire in giudizio l'Agenzia titolare del credito, non solo l'agente della riscossione.
  • In sede di appello tributario il gravame deve 'dialogare' con le motivazioni della decisione impugnata e formulare censure specifiche; la mera riproposizione del primo grado senza riferimenti alla motivazione della sentenza è inammissibile/inefficace.
  • La possibilità per il creditore di scegliere i beni da assoggettare all'esecuzione (art. 2740 c.c. e giurisprudenza) implica che l'agente della riscossione non è tenuto a motivare la scelta degli immobili indicati nella fase del preavviso.
  • Se si ritiene che la comunicazione presenti vizi formali evidenti (es. assenza dell'indicazione dell'importo o del titolo), tali vizi possono essere efficacemente rilevati; viceversa, obiezioni generiche di mancata motivazione difficilmente ottengono accoglimento.

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