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Sentenza

Sentenza del 25/03/2022 n. 9777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato avvisi di accertamento che riprendevano a tassazione, ai fini IRES e IRAP, componenti negative di reddito derivanti da operazioni straordinarie (conferimento in neutralità da Lingotto SPA a ISI e immediata cessione da ISI a Lingotto Parking SRL che avrebbe fatto emergere una minusvalenza latente), nonché il recupero di costi indeducibili o non documentati e la mancata rilevazione di sopravvenienze attive in operazioni di sale-and-lease-back. L'Ufficio aveva ritenuto l'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 e contestato la traslazione intersoggettiva di perdite in violazione dell'art. 84 TUIR (nonché l'eventuale elusione della disciplina dell'art. 118 TUIR).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati due motivi principali dei ricorrenti (mancata e insufficiente valutazione da parte della CTR delle "valide ragioni economiche" - business purpose - e dell'assenza di accertamento della mancata vitalità della società conferente), accogliendo il ricorso principale limitatamente a questi profili. Per il resto i motivi dei ricorrenti sono stati rigettati o dichiarati inammissibili e il ricorso incidentale dell'Ufficio è stato rigettato. La sentenza della CTR del Piemonte è stata cassata e la causa rinviata alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame (anche in ordine alle spese). Inoltre, il giudizio è stato dichiarato estinto limitatamente all'accertamento IRAP oggetto di definizione/istanza di sospensione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Disciplina antielusiva; la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede accertamento dell'assenza di valide ragioni economiche non marginali (business purpose test) e che il giudice di merito deve motivare specificamente tale valutazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37

    Riferito rispetto ai profili di interposizione; la sentenza distingue la contestazione di elusività complessiva dall'ipotesi di interposizione disciplinata dall'art. 37, comma 3.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 84

    Regola il riporto delle perdite fiscali; la Corte chiarisce che il divieto si applica per trasferimenti di "bare fiscali" (società prive di vitalità) e che occorre accertare la capacità della conferente di riassorbire le perdite (test di vitalità).

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 118

    Riferito dalla CTR in relazione alla impermeabilità delle perdite ante consolidato; la Corte ha lasciato alla nuova valutazione del merito anche l'eventuale elusione con riguardo a questa disposizione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 176

    Norma sul conferimento in continuità fiscale: il conferimento avvenuto in neutralità è elemento della fattispecie da valutare ai fini dell'esistenza di valide ragioni economiche.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Richiamata in tema di obbligo di contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ricorda i limiti dell'applicazione di tale garanzia per tributi non armonizzati.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Riferito alla inammissibilità della riliquidazione IRAP proposta per la prima volta in appello (domanda nuova).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3

    Richiamato in relazione a contestazioni sanzionatorie e profili di responsabilità tributaria; la Corte ha rinviato anche la valutazione sullo ius superveniens delle sanzioni al giudice del rinvio.

  • Costituzione, art. 23

    Citata marginalmente nella contestazione di illegittimità costituzionale legata a sanzioni; non decisiva nella pronuncia di legittimità.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11

    Norme sulla definizione agevolata; in corso di causa è stata presentata istanza che ha determinato l'estinzione del giudizio limitatamente all'atto IRAP interessato dalla definizione.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Richiamato dalle parti (ius superveniens) in materia di sanzioni, la cui valutazione è rimessa al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Per contestare un'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 il giudice deve eseguire il 'business purpose test': occorre accertare e motivare l'assenza di valide ragioni economiche non marginali, non limitandosi a rilevare il vantaggio fiscale.
  • La mera presenza di un vantaggio fiscale non è sufficiente per qualificare l'operazione come elusiva se sussistono ragioni extrafiscali significative (es. riorganizzazione industriale, societarizzazione, esigenze di mercato).
  • Quando è in gioco la trasferibilità delle perdite fiscali, il giudice deve valutare la 'vitalità' della società cedente (test di cui all'art. 84 TUIR): solo se la cedente è una 'bara fiscale' può configurarsi il divieto di riporto intersoggettivo finalizzato al 'commercio delle perdite'.
  • Nel caso di operazioni trilaterali (conferente, conferitario, cessionario) che realizzino la 'slatentizzazione' di minusvalenze pregresse, l'esame deve concentrarsi sulle modalità e sulla funzionalità economica complessiva dell'operazione (se è strumentale esclusivamente al risparmio d'imposta).
  • Sul piano procedurale, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente le valutazioni rese nel contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, in sede di legittimità la verifica si limita alla sussistenza formale dell'adempimento, salvo palese insufficienza formale della motivazione.
  • Se il giudice di merito non dà adeguata e motivata valutazione delle ragioni economiche addotte dal contribuente o della capacità della conferente di riassorbire perdite, la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.

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