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Sentenza

Sentenza del 25/03/2022 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni- Agevolazioni fiscali - Tributi- Atto di trasferimento immobiliare di un terreno finalizzato allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - Esenzione ex art. 19 della Legge n. 74/1987 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987 per l'atto di trasferimento immobiliare finalizzato allo scioglimento della comunione tra coniugi in esito alla separazione. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'esenzione, assumendo implicitamente che l'atto non rientrasse negli "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" o che potesse avere finalità elusiva.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto sussistente l'esenzione ex art. 19 L. n. 74/1987: gli accordi di separazione che prevedono trasferimenti mobiliari o immobiliari — a prescindere dalla forma negoziale concreta assunta — sono da considerarsi "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" e dunque rientrano nel beneficio fiscale, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti e provi la finalità elusiva degli atti. In pratica il trasferimento del terreno è stato considerato esente.

Norme richiamate

  • art. 19, legge n. 74/1987

    L'art. 19 riconosce esenzioni per gli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio; la Corte interpreta tale nozione in senso sostanziale includendo anche i trasferimenti patrimoniali disposti nell'ambito di accordi di separazione, qualunque sia la forma negoziale.

  • Cass. 3110/2016

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che gli accordi di separazione contenenti trasferimenti patrimoniali rientrano nell'ambito dell'art. 19, salvo prova di finalità elusiva da parte dell'Amministrazione.

  • Cass. 3074/2021; Cass. 2111/2016

    Cass. 3074/21; Cass. 2111/16

    Ulteriori precedenti confermano l'orientamento per cui la forma negoziale non esclude l'agevolazione se il trasferimento è funzionale alla definizione della crisi coniugale; sottolineano inoltre l'onere probatorio dell'Amministrazione in caso di contestazione per finalità elusiva.

Massime di principio

  • Gli accordi di separazione che prevedono trasferimenti di beni (mobili o immobili) finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi rientrano, di regola, nella nozione di "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" e possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 19 L. n. 74/1987.
  • La forma giuridica concreta dell'operazione (trasferimento formale, trasferimento a seguito di divisione, atto traslativo) non esclude l'applicabilità dell'esenzione se il trasferimento è funzionalmente collegato alla separazione.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesta l'esenzione deve allegare e provare che l'atto ha finalità elusiva o meramente fiscali; senza tale prova l'esenzione prevale.
  • Per cautela, nelle situazioni analoghe è utile che gli accordi di separazione siano documentati, motivati e, se possibile, omologati dal giudice (o trascritti/registrati secondo i casi) per agevolare la dimostrazione della loro finalità familiare e difendersi da contestazioni fiscali.
  • Se vi sono elementi che possano far presumere una strategia elusiva (ad es. cessione fittizia, sproporzione evidente rispetto alle esigenze familiari, tempistiche sospette), l'esenzione può essere negata: è quindi consigliabile conservare prove della reale finalità della riassegnazione patrimoniale.

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