Sentenza del 24/09/2015 n. 18934 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e accessori per l'anno 1997, dell'importo di Euro 1.245.210,33. La cartella era stata consegnata alla moglie del contribuente presso la sua residenza, anziché presso il domicilio fiscale. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto nulla la notificazione, ma aveva considerato comunque tempestivo il ricorso, poiché la nullità avrebbe impedito la decorrenza del termine per impugnare. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la notificazione, pur eventualmente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale, fosse valida perché effettuata presso la residenza e consegnata al coniuge convivente, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto che la notificazione presso la residenza del contribuente, mediante consegna al coniuge convivente, costituisse una modalità più garantista rispetto alla notificazione presso il domicilio fiscale e fosse comunque idonea a portare l'atto a conoscenza del destinatario. Poiché il contribuente aveva impugnato la cartella dimostrando di conoscerne il contenuto, spettava a lui provare una diversa data di ricezione o conoscenza, nonché la tempestività del ricorso. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile per tardività il ricorso originario del contribuente. M.S. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 11.000, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c)
Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.
La notificazione degli atti tributari deve ordinariamente essere eseguita presso il domicilio fiscale, ma l'inosservanza di tale regola non determina necessariamente l'illegittimità della notifica quando sia stata utilizzata una procedura più garantista e l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Codice di procedura civile, art. 139
La consegna dell'atto presso la residenza del destinatario al coniuge convivente è una modalità idonea di notificazione e può sanare, sul piano degli effetti, l'eventuale mancato rispetto del domicilio fiscale.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
I vizi della notificazione non producono effetti invalidanti quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, salvo che la parte dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto; una volta dimostrata la conoscenza dell'atto, il contribuente deve provare la diversa data utile a dimostrare la tempestività.
Codice civile, art. 2700
La fede privilegiata degli atti pubblici e delle attestazioni del pubblico ufficiale rileva per i fatti direttamente attestati, ma non consente di fondare in cassazione una ricostruzione fattuale non risultante dalla sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2
La norma individua il domicilio fiscale del contribuente e comporta l'onere di comunicare all'amministrazione le variazioni rilevanti, ma non esclude la validità di una notifica effettuata con modalità alternative più tutelanti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, una notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale non è automaticamente inesistente o invalida: può ritenersi efficace se effettuata secondo una procedura idonea a garantire la conoscenza dell'atto, come la consegna al coniuge convivente presso la residenza.
- L'impugnazione dell'atto dimostra normalmente che il destinatario ne ha avuto conoscenza e può comportare la decorrenza del termine per ricorrere. Chi sostiene che il ricorso sia comunque tempestivo deve provare la data effettiva di ricezione o conoscenza.
- Non è sufficiente invocare una mera irregolarità formale della notifica: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'impossibilità di rispettare il termine di impugnazione.
- Il contribuente deve mantenere aggiornato il proprio domicilio fiscale; tuttavia, l'amministrazione può utilizzare una modalità notificatoria più garantista, la cui efficacia può essere riconosciuta quando l'atto abbia raggiunto concretamente il destinatario.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o fondare il ricorso su circostanze non accertate dalla sentenza impugnata.
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