Sentenza del 23/01/2019 n. 1761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva annullato un accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 1996. L'accertamento aveva rideterminato il reddito della contribuente sulla base dell'acquisto di un immobile e di un'autovettura, ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato di Lire 5.214.000. Sono state denunciate la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, per l'erronea interpretazione del metodo sintetico, nonché la violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni. La contribuente aveva sostenuto che i beni fossero stati acquistati o finanziati dai genitori, con i quali conviveva, ma il giudice regionale aveva ritenuto sufficiente tale circostanza senza richiedere una prova concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i principi sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova, provvedendo anche alla liquidazione delle spese. La Cassazione ha chiarito che, una volta dimostrata dall'Amministrazione la sproporzione tra spese o incrementi patrimoniali e reddito dichiarato, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata della provenienza delle somme o della gratuità dell'acquisto. La semplice convivenza con i genitori, lo stato di figlia a carico o la mera ipotesi che i genitori abbiano effettuato una liberalità non sono sufficienti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4
L'Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La norma consente all'Amministrazione di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base delle spese sostenute o degli incrementi patrimoniali. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando in modo concreto la provenienza delle somme da fonti fiscalmente irrilevanti, da redditi di altri periodi o da disponibilità non riconducibili a reddito occultato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1 e 3
Le disposizioni disciplinano i presupposti dell'accertamento e la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, nel quadro del potere dell'Amministrazione di rettificare il reddito dichiarato.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Gli indizi devono essere valutati complessivamente e non isolatamente, in modo che il loro insieme renda logicamente attendibile il fatto presunto.
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, dopo la presunzione fondata sulla capacità di spesa, gravava sulla contribuente l'onere della prova contraria.
Costituzione, art. 53
Il principio della capacità contributiva impone che il prelievo fiscale sia collegato a una reale capacità economica. Esso non impedisce l'accertamento presuntivo, purché al contribuente sia consentito dimostrare l'inesistenza o la diversa origine della capacità economica presunta.
D.P.C.M. 10 settembre 1992 e D.P.C.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano beni e servizi utilizzabili ai fini della determinazione sintetica del reddito e richiamano l'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. Non si tratta necessariamente di coefficienti propri del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni di valore o il sostenimento di spese incompatibili con il reddito dichiarato costituisce una presunzione di reddito non dichiarato; l'Amministrazione deve dimostrare l'elemento di spesa o patrimoniale, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria.
- La prova contraria deve essere concreta, documentata e riferibile sia alla provenienza delle somme sia, quando necessario, alla loro entità e al periodo in cui erano disponibili.
- Se il contribuente sostiene che l'acquisto sia stato finanziato da genitori o familiari, non è sufficiente invocare la convivenza, il mantenimento familiare o una generica liberalità: occorrono elementi verificabili, come tracciabilità dei pagamenti, documentazione bancaria, atti di donazione o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- La sola assenza di movimenti bancari riferibili al pagamento non prova automaticamente che l'atto sia gratuito, poiché le somme potrebbero provenire da fonti diverse o essere state trasferite con modalità non tracciate.
- Il giudice deve valutare tutti gli indizi nel loro complesso, verificandone gravità, precisione e concordanza; non può sostituire la prova con una mera congettura fondata sul rapporto familiare.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva debenza delle imposte: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.
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