Corte di giustizia, Sentenza C-633/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 gennaio 2026. — F.F. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Parità di trattamento – Totalizzazione dei periodi – Articolo 58 – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Prestazioni di invalidità – Integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo legale dell’assegno di invalidità – Condizioni relative al periodo di contribuzione più rigorose per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. — Causa C-633/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto che la disciplina italiana sull’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, nella parte in cui richiede dieci anni di contribuzione in Italia per chi ha lavorato anche in altri Stati membri, sia incompatibile con il regolamento n. 883/2004. La differenza di trattamento penalizza i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori stanziali e contrasta con la parità di trattamento e la totalizzazione dei periodi. Il giudice nazionale dovrà quindi applicare ai lavoratori mobili le stesse condizioni previste per chi ha contribuito esclusivamente in Italia.
Parità di trattamento e totalizzazione dei periodi: incompatibilità con l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004 di una disciplina italiana che impone ai lavoratori mobili un requisito contributivo più oneroso per ottenere l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità.
La questione giuridica
Se l’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo regolamento, osti a una normativa nazionale che, per il riconoscimento dell’integrazione volta a garantire l’importo minimo dell’assegno di invalidità, richiede dieci anni di contribuzione in Italia a chi ha maturato periodi in altri Stati membri, mentre a chi ha maturato tutti i contributi in Italia richiede soltanto cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque.
Principio di diritto
L’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, osta a una normativa nazionale che, per concedere un’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, impone ai lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione un periodo di contribuzione nazionale più lungo di quello richiesto ai lavoratori che hanno maturato tutti i contributi nello Stato membro interessato; i periodi maturati in altri Stati membri devono essere presi in considerazione come se fossero stati maturati nello Stato membro competente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
- Allegato II all’ALCP
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 8, comma 2
- Legge 12 giugno 1984, n. 222, articoli 1, comma 3, e 4, comma 1
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, comma 16
- Decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 577, articolo 3, comma 1
Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità e lavoratori che hanno maturato contributi in più Stati
Si tratta di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra un assicurato e l’INPS. La questione riguarda la compatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale che, per ottenere l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, impone ai lavoratori con periodi assicurativi maturati anche all’estero un requisito contributivo più severo rispetto ai lavoratori che hanno lavorato solo in Italia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale aveva versato contributi in Svizzera dal 1991 al 1994 e poi in Italia tra il 2002 e il 2012; erano stati inoltre accreditati periodi di disoccupazione in Italia per il 2012 e il 2013. Egli aveva chiesto all’INPS un assegno di invalidità calcolato pro rata e la relativa integrazione al minimo prevista dal diritto italiano, ma le domande erano state respinte.
I giudici di merito avevano escluso il diritto all’integrazione: il Tribunale di Torino aveva applicato l’articolo 8, comma 2, della legge n. 153/69, che richiede dieci anni di anzianità contributiva in Italia in caso di cumulo con periodi esteri; la Corte d’appello di Torino aveva confermato, ritenendo inoltre applicabile il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, nel quale l’integrazione al minimo è esclusa.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’ALCP con la Svizzera e il suo allegato II, che estendono il coordinamento UE della sicurezza sociale anche ai rapporti con la Confederazione svizzera. Nel diritto dell’Unione sono centrali:
- l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, sulla parità di trattamento;
- l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, sulla totalizzazione dei periodi;
- l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, relativo all’integrazione della prestazione minima per le prestazioni di invalidità.
Nel diritto italiano, rilevano in particolare l’articolo 8, comma 2, della legge n. 153/69; l’articolo 1, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, della legge n. 222/84; l’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995; e l’articolo 3 del decreto n. 577/1992.
Ricevibilità
L’INPS aveva sostenuto che la questione fosse priva di oggetto, ma la Corte respinge tale obiezione. Sulla base dei chiarimenti forniti dal giudice del rinvio, la controversia principale restava attuale e non era manifesto che la questione fosse ipotetica.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 883/2004 non armonizza i sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma li coordina; gli Stati membri restano competenti a fissare le condizioni per l’accesso alle prestazioni, purché rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, la libertà di circolazione dei lavoratori.
La Corte evidenzia poi che l’articolo 4 del regolamento vieta non solo la discriminazione fondata direttamente sulla cittadinanza, ma anche le discriminazioni indirette che colpiscono soprattutto i lavoratori migranti. L’articolo 6 impone inoltre di considerare i periodi maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati nello Stato competente, quando la normativa subordina il diritto a prestazioni al perfezionamento di determinati periodi.
Quanto all’articolo 58, esso garantisce che il beneficiario di una prestazione di invalidità residente nello Stato competente non riceva un importo inferiore alla prestazione minima prevista da tale Stato, prevedendo se necessario un’integrazione a carico dell’istituzione competente.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che la normativa italiana, per i lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione, richiede dieci anni di contribuzione in Italia, mentre per chi ha maturato tutti i contributi in Italia bastano cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque. Una simile differenza costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori mobili e non consente di valorizzare i contributi maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Italia, in contrasto con gli articoli 4, 6 e 58 del regolamento.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, in caso di trattamento differenziato incompatibile con il diritto UE, il gruppo sfavorito deve essere trattato come il gruppo favorito; nel caso di specie, il parametro di confronto valido è quello dei lavoratori che hanno contribuito solo in Italia.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, osta alla normativa nazionale che subordina l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, per gli assicurati con contributi in altri Stati membri, a dieci anni di contribuzione in Italia, quando per gli assicurati con contribuzione esclusivamente italiana è sufficiente un requisito di cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque.
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