Cassazione Civile, Ordinanza n. 08327/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2004, nella parte in cui veniva richiesto anche il compenso di riscossione (aggio) ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, nella misura del 4,65% se il pagamento avveniva entro 60 giorni e del 9% oltre tale termine. La contribuente impugnava la cartella limitatamente a tali somme e otteneva accoglimento in primo grado; l'agente della riscossione proponeva appello e la CTR riformava, riconoscendo la debenza del compenso. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 e delle successive modifiche del 2006 e 2008, censurando la qualificazione dell'aggio come voce retributiva e sostenendo che la norma fosse stata applicata retroattivamente a fatti imponibili riferiti al 2004. Con il secondo motivo formulava, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'aggio per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., assumendo che il compenso dipendesse dal momento della notifica della cartella, non fosse commisurato alla capacità contributiva e non retribuisse un servizio aggiuntivo tale da migliorare l'efficienza amministrativa. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese, cui la controparte non aderiva ma si opponeva solo alla compensazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società contribuente e, non essendovi adesione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto che la questione di diritto era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso, in recepimento anche dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2021. Non è stata dunque affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 112/1999
4,65% ... entro sessanta giorni ... e 9% ... oltre tale scadenza
La parte ricorrente contestava la natura e l'applicazione temporale del compenso della riscossione previsto dalla norma; la Corte, però, non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
Indicata come una delle modifiche legislative del regime dell'aggio oggetto di censura per asserita applicazione retroattiva.
art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2
Indicata come ulteriore modifica normativa della disciplina del compenso della riscossione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'aggio non sarebbe parametrato alla capacità contributiva.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente per contestare la razionalità e l'efficienza amministrativa della previsione dell'aggio.
art. 3 Cost.
Richiamato nella prospettazione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento legata al momento della notifica della cartella.
art. 390 c.p.c.
Base processuale della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente.
art. 391 c.p.c.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
Corte costituzionale n. 120/2021
Richiamata come pronuncia successiva alla proposizione del ricorso, alla quale si sarebbe conformato l'orientamento giurisprudenziale poi consolidato.
Cass. 21 aprile 2023, n. 10809
Citata come arresto di legittimità che qualifica i compensi della riscossione come copertura dei costi complessivi dell'attività di riscossione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando non intervenga adesione della controparte, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia, la Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso, anche se essi attengono a violazione di legge o a questioni di legittimità costituzionale.
- Le spese possono essere compensate quando la questione controversa è stata risolta dalla giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso, soprattutto se l'evoluzione interpretativa è stata recepita da arresti consolidati e dalla giurisprudenza costituzionale.
- La mera sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole alla tesi avversaria non impedisce la rinuncia al ricorso, ma può incidere sulla regolazione delle spese.
- La disciplina del compenso della riscossione è stata oggetto di un orientamento giurisprudenziale che ne valorizza la funzione di copertura dei costi complessivi dell'attività di riscossione, non di remunerazione di singole attività o di sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →