Cassazione Civile, Ordinanza n. 41313/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires e Iva relativo al periodo d'imposta 2008, con recupero a tassazione di costi e Iva e, soprattutto, con la rettifica in aumento del reddito imponibile per il disconoscimento di una minusvalenza di euro 1.103.387,24 derivante dalla cessione infragruppo di una partecipazione societaria. La CTR ha confermato il primo grado ritenendo insussistente la ragione economica dell'operazione, osservando che la partecipazione era stata solo spostata all'interno del gruppo e che la cessione aveva consentito alla società di realizzare fiscalmente una perdita non ottenibile tramite svalutazione interna. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale decisione; tuttavia, nelle more, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 del d.l. 193/2016, pagando gli importi comunicati e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Anche l'Agenzia delle entrate ha chiesto analoga declaratoria.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata e del pagamento integrale degli importi dovuti. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016 e la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno degli effetti della decisione impugnata. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla definizione agevolata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 101 t.u.i.r.
richiamato come base della deduzione della minusvalenza sulla partecipazione ceduta, ma la controversia è stata poi definita in rito e la Corte non si è pronunciata sul merito fiscale della norma.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti comportano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
legge 1 dicembre 2016, n. 225
norma di conversione del d.l. 193/2016, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 391 cod. proc. civ.
richiamato per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia/estinzione legata alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto della rinuncia sopravviene alla proposizione del ricorso.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma processuale richiamata per la trattazione in pubblica udienza con modalità semplificate.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per la disciplina processuale applicata.
Massime di principio
- In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, accompagnata dal pagamento integrale degli importi dovuti, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta il venir meno degli effetti della decisione impugnata, sicché la pronuncia di merito resta priva di efficacia nel giudizio definito.
- Quando la definizione agevolata assorbe il costo del processo, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non va applicato se la causa estintiva della lite, collegata alla rinuncia o alla definizione agevolata, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
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