Sentenza n. 1451/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4332/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, indicava soltanto il TAR competente e non identificava né il provvedimento giudiziario da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non aveva inoltre partecipato alla camera di consiglio. Sono state quindi esaminate la necessità dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la validità della procura speciale su foglio separato digitalizzato, la sua eventuale sanabilità e la possibilità di concedere l’errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non imponeva l’adozione dell’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura speciale deve individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è estensibile alla procura analogica separata, successivamente digitalizzata e depositata insieme al ricorso nativo digitale: il mero deposito congiunto non garantisce né la consapevolezza della parte circa l’atto cui si riferisce il mandato né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione più prudente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza
L’avviso alle parti sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio, poiché l’assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura depositata telematicamente come apposta in calce quanto alla certificazione dell’autografia, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi esaustivi sull’oggetto del mandato.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non opera quando la procura speciale mancante o inidonea doveva esistere già al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è esclusa quando esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare una condotta processuale prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il processo amministrativo è fondato, salvo eccezioni, sulla difesa tecnica, sicché grava sul difensore l’onere di predisporre una procura speciale conforme ai requisiti processuali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l’oggetto della controversia, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso che indichi soltanto il TAR competente è inidonea e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa valida, per il solo deposito congiunto, come procura apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica non sostituisce l’indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
- L’errore scusabile non può essere concesso quando la pronuncia successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando il difensore della parte non presenzia all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
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